Cassazione Civile, Ordinanza n. 13796/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condòmini)
La controversia
Due proprietari di un appartamento al piano terra di un complesso edilizio hanno agito per far dichiarare che l'accesso pedonale scoperto che collega la pubblica via con il cortile condominiale e con i garage non fosse bene comune, ma fosse in comproprietà soltanto tra loro e i proprietari di altre due unità al piano terra. I convenuti hanno resistito e proposto domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della natura condominiale esclusiva dell'intera area. In appello la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda dei proprietari dell'appartamento, è stata riformata: la Corte territoriale ha ritenuto condominiale l'area, valorizzando la mancata riserva di proprietà nel primo atto di trasferimento costitutivo del condominio e, in via aggiuntiva, il successivo frazionamento catastale che aveva inglobato il vialetto nella particella comprendente il cortile comune. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all'art. 1117 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice d'appello qualificato come condominiale il corridoio di accesso senza considerare la sua concreta destinazione esclusiva al servizio delle sole unità interessate; 2) violazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, e 1363 c.c., oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che dagli atti di compravendita emergeva la volontà del costruttore-venditore di riservare ai soli appartamenti del piano terra la comproprietà dello spazio di accesso pedonale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili per commistione di censure eterogenee, per difetto di specificità del vizio di omesso esame di fatti decisivi, per inconferenza del richiamo alle presunzioni semplici in presenza della presunzione legale di condominialità dell'art. 1117 c.c. e per mancata puntuale deduzione della violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato, per effetto del mancato scrutinio nel merito, la decisione della Corte d'appello che aveva negato la proprietà esclusiva o parcellizzata del vialetto e aveva affermato la natura condominiale dell'area. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione opera come presunzione legale di condominialità delle parti dell'edificio destinate all'uso comune, superabile solo mediante titolo contrario.
Il richiamo alle presunzioni semplici è inconferente quando il tema è disciplinato da una presunzione legale come quella dell'art. 1117 c.c.
Le presunzioni semplici non sono il parametro corretto per contestare l'applicazione della presunzione legale di condominialità.
La censura di violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile se non indica specificamente quali regole interpretative siano state violate e come il giudice di merito se ne sia discostato.
Il motivo deve indicare puntualmente la violazione del criterio di interpretazione sistematica e non può risolversi in una richiesta di diversa lettura del contratto.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando abbia semplicemente valutato le prove in modo non condiviso dalla parte.
Non è denunciabile come violazione di legge la mera attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge va dedotta in modo specifico, distinguendo le singole norme asseritamente violate e la loro incidenza sulla decisione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame è denunciabile solo in presenza di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti, non del mero mancato apprezzamento di elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il modo in cui è stato introdotto nel processo.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
La deduzione del vizio di omesso esame richiede il rispetto degli oneri di specifica localizzazione e produzione degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee riconducibili a diversi vizi ex art. 360 c.p.c., quando la confusione non consente di comprendere quali specifiche statuizioni siano censurate e per quali ragioni.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione rigorosa del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta lamentare la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.
- In tema di parti comuni, l'art. 1117 c.c. stabilisce una presunzione legale di condominialità che può essere superata solo da un titolo contrario; non è corretto invocare presunzioni semplici per scardinarla.
- La censura di violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è inammissibile se si traduce nella mera richiesta di una diversa lettura del testo negoziale, senza specificare quali criteri ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi eccezionali: utilizzo di prove non introdotte dalle parti o attribuzione di valore legale a prove che non lo hanno; non basta contestare il libero apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.
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