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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13791/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un proprietario di un immobile realizzato senza titolo edilizio, già colpito da ordinanza di demolizione non eseguita e quindi acquisito al patrimonio comunale, ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo una deliberazione comunale che prendeva atto di un'ordinanza della Corte di appello penale e disponeva la demolizione della costruzione abusiva, nonché gli atti successivi (approvazione del progetto esecutivo, indizione della procedura per l'affidamento dei lavori e richiesta di pagamento delle spese di demolizione). Il TAR e poi il Consiglio di Giustizia Amministrativa hanno respinto il ricorso, ritenendo che la delibera non fosse una mera recezione dell'ordine penale ma contenesse una autonoma valutazione amministrativa; hanno escluso la rilevanza della mancata comunicazione di avvio del procedimento perché l'atto era vincolato; hanno escluso l'obbligo di autotutela sugli atti precedenti, anche perché l'immobile era già acquisito al Comune; hanno altresì affermato che l'Amministrazione non era tenuta a rispettare un ordine cronologico nell'esame delle pratiche edilizie. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi di eccesso di potere giurisdizionale: 1) denegata giustizia per omessa pronuncia sulla disparità di trattamento rispetto ad altri manufatti abusivi non demoliti; 2) sconfinamento nel merito per avere il giudice amministrativo attribuito alla delibera comunale un contenuto diverso da quello letterale, sostituendosi alla P.A.; 3) sconfinamento nella giurisdizione penale per avere il giudice amministrativo affermato un'esigenza di coordinamento tra demolizione disposta dalla P.A. e demolizione ordinata dal giudice penale, in contrasto con la tesi secondo cui l'esecuzione dell'ordine penale spetterebbe esclusivamente all'autorità giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato/inammissibile perché la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato la doglianza sulla disparità di trattamento e sull'ordine cronologico, escludendo vizi di illogicità o eccesso di potere; la censura si risolveva comunque in un error in procedendo interno alla giurisdizione amministrativa e non in un vero diniego di giustizia. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su un presupposto non presente nella sentenza: il giudice amministrativo non si era sostituito alla P.A., ma aveva solo interpretato e qualificato il contenuto della delibera comunale, rilevando che essa esprimeva una autonoma valutazione amministrativa e non una mera presa d'atto dell'ordine penale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi: la sentenza impugnata aveva ribadito l'autonomia dell'ordine di demolizione del giudice penale rispetto a quello amministrativo e aveva richiamato il coordinamento soltanto in fase esecutiva, senza attribuire all'Amministrazione la competenza a eseguire l'ordine penale. La Corte ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese di lite e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È invocato come parametro del dedotto eccesso di potere giurisdizionale e del diniego di giustizia.

  • art. 110 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro dell'eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Indicato come norma processuale a fondamento del ricorso per cassazione contro il dedotto eccesso di giurisdizione.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato per contestare la motivazione della delibera comunale; la Corte rileva che il giudice amministrativo ha escluso la violazione perché l'atto conteneva una motivazione autonoma.

  • art. 654 c.p.p.

    Invocato per sostenere la pretesa efficacia vincolante dell'ordine penale; la Corte conferma invece l'autonomia del provvedimento amministrativo rispetto a quello penale.

  • art. 4 l. reg. n. 17/1994

    Citato nella motivazione amministrativa per escludere la possibilità di concedere il diritto di abitazione, poiché l'immobile era stato ultimato oltre il termine previsto.

  • art. 36 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato come base della procedura comunale per l'affidamento dei lavori di demolizione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Base per l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma applicata per dichiarare la sussistenza dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sull'eccesso di potere giurisdizionale non può essere utilizzato per censurare errori di interpretazione, qualificazione dell'atto o motivazione del giudice speciale, quando la doglianza resti interna ai limiti della giurisdizione esercitata.
  • La dedotta denegata giustizia non sussiste quando la sentenza impugnata abbia effettivamente affrontato la questione devoluta; in tal caso la censura si risolve, al più, in una contestazione del percorso motivazionale o processuale del giudice, non in uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione.
  • In materia di abusi edilizi, l'ordine di demolizione del giudice penale e quello dell'Amministrazione comunale hanno autonomia funzionale e non sono alternativi; l'eventuale coordinamento riguarda la fase esecutiva e non comporta che l'autorità amministrativa sia competente a eseguire l'ordine penale.
  • Quando il provvedimento amministrativo impugnato esprime una autonoma valutazione dell'interesse pubblico alla demolizione, non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice amministrativo letto l'atto in modo difforme dalla prospettazione della parte ricorrente.
  • Se il provvedimento è vincolato nell'an e nel quomodo, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non produce di regola effetto invalidante, ove non emerga un concreto pregiudizio partecipativo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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