Cassazione Civile, Ordinanza n. 14651/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento TARSU/TIA relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, concernente una determinata superficie che il Comune riteneva destinata alla produzione di rifiuti solidi urbani. In primo grado il ricorso è stato rigettato; in appello la CTR ha confermato il rigetto, rilevando che la dichiarazione TARSU non era stata presentata se non nel 2016 e che, all'esito di interlocuzioni con funzionari comunali, era stata individuata la superficie tassabile. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione di norme costituzionali, dell'art. 1418 c.c. e delle norme del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che in materia tributaria non sarebbero validi accordi tra contribuente ed ente impositore e che mancava un valido accertamento dell'Ufficio; (2) violazione dell'art. 1362 c.c., perché la CTR avrebbe erroneamente qualificato come accordo una dichiarazione unilaterale del 2016; (3) violazione degli artt. 2697, 2712 e 2729 c.c., assumendo che le perizie giurate provassero che solo una parte della superficie fosse tassabile, poiché il resto era destinato ad attività produttive con rifiuti speciali direttamente smaltiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha escluso che la censura sulla pretesa invalidità dell'"accordo" potesse incidere sulla ratio decidendi, osservando che la CTR aveva usato l'interlocuzione con l'ente solo come riscontro della superficie imponibile e non come fonte negoziale del tributo. Ha inoltre rilevato che le doglianze sul preteso errore interpretativo e sulla valutazione delle prove miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione, oltre a difettare di autosufficienza per mancata trascrizione degli atti e delle perizie rilevanti. Quanto all'onere probatorio in materia di esclusione di aree dalla superficie tassabile, la Corte ha ribadito che spetta al contribuente fornire i dati sull'esistenza e delimitazione delle aree non imponibili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita invalidità di accordi tributari, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte vi ravvisasse una violazione rilevante nel caso concreto.
art. 53 Cost.
Invocato per sostenere l'illegittimità del prelievo, ma la Corte ha escluso che la fattispecie integrasse un problema di emendabilità di dichiarazione idoneo a incidere sulla debenza del tributo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità di eventuali accordi in materia tributaria; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali"
La Corte ha ribadito che l'esclusione di aree dalla superficie imponibile costituisce eccezione alla regola generale e deve essere provata e delimitata dal contribuente.
art. 68, lett. e), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato nel primo motivo dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato dalla Corte per sottolineare l'obbligo di denuncia e informazione gravante sull'interessato ai fini dell'esclusione di parte della superficie tassabile.
La Corte ha ricordato che l'interpretazione degli atti negoziali o unilaterali patrimoniali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Le norme sui contratti si applicano, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
La Corte ha escluso che la CTR avesse invertito l'onere della prova; ha ribadito che, per escludere aree dalla superficie tassabile, l'onere di allegazione e prova grava sul contribuente.
Richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente, non essendo in discussione riproduzioni meccaniche non disconosciute.
Richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente, non essendo in gioco presunzioni semplici.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha distinto tra violazione di legge e contestazione della ricostruzione del fatto, ritenendo inammissibili le censure che miravano solo alla rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha richiamato il nuovo perimetro del vizio motivazionale, limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, escludendo che la mancata considerazione di singoli elementi istruttori sia sufficiente.
Richiamato per il termine di deposito del ricorso per cassazione, nel contesto dell'esame dell'eccezione di tardività del controricorso.
Richiamato per il termine di notifica del controricorso, poi ritenuto prorogato dalla sospensione legale dei termini.
art. 53 d.l. 21 giugno 2013, n. 69
Non citato nel testo fornito.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La Corte ha applicato la sospensione ope legis dei termini processuali dal 24.10.2018 al 31.7.2019.
Richiamata come base per la notificazione in proprio del ricorso e per la notifica via PEC.
Richiamato quale disciplina della notificazione via posta elettronica certificata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di TARSU/TIA, l'esclusione dalla superficie tassabile delle aree in cui si producono rifiuti speciali costituisce un'eccezione che deve essere allegata e provata dal contribuente, il quale deve anche fornire i dati utili alla precisa delimitazione delle aree non imponibili.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove: se il ricorrente contesta la ricostruzione concreta operata dal giudice di merito, la doglianza attiene semmai al vizio motivazionale, entro i limiti oggi molto ristretti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'interpretazione di un atto negoziale o di un atto unilaterale patrimoniale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo nei rigorosi limiti della violazione dei criteri ermeneutici o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In sede di legittimità è indispensabile rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o riassumendo gli atti e i documenti decisivi su cui si fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La mancanza di un formale 'accordo' tra contribuente e Comune non è decisiva quando il giudice di merito utilizzi l'interlocuzione tra le parti solo come elemento di riscontro fattuale sulla superficie imponibile e non come fonte negoziale del tributo.
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