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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40255/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)

La controversia

Un avvocato propose opposizione ex artt. 615, primo comma, e 617, primo comma, c.p.c. contro una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese di giustizia e di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, derivanti da un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un suo precedente ricorso. Sostenne che la cartella non consentiva di individuare in modo certo il titolo, perché indicava solo una sigla del provvedimento e dati non univoci relativi al giudice che lo aveva emesso; lamentò inoltre carenza di motivazione, violazione delle regole sulla notifica del titolo esecutivo e prescrizione del credito. In cassazione articolò cinque motivi: contestazione della ricostruzione operata dal primo giudice e dell'uso di atti integrativi della cartella; pretesa necessità della previa notifica del provvedimento giurisdizionale; insufficiente motivazione della cartella; omessa considerazione della dedotta non individuabilità del titolo e della querela di falso proposta contro un estratto; erroneità della ritenuta prescrizione decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il quarto e il quinto motivo; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che per il recupero coattivo delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento giurisdizionale da cui sorge il credito, purché nella cartella siano indicati gli elementi minimi per identificare la pretesa e difendersi nel merito; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, valorizzando l'accertamento di merito del giudice di pace circa la sufficiente individuabilità del titolo e la conoscenza del procedimento da parte dell'obbligato. Nulla è stato disposto sulle spese per un vizio nella costituzione della controricorrente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione, ma ritenuto estraneo, per la questione di prescrizione, al perimetro del giudizio di legittimità così come delimitato dal ricorrente.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ne delimita l'oggetto alle sole doglianze sulla regolarità formale della cartella e sulla sua idoneità a far conoscere la pretesa.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002

    per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, la formazione del ruolo e la notifica della cartella non richiedono la previa notifica del provvedimento giurisdizionale da cui origina il credito.

  • art. 211 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dal ricorrente nella censura iniziale, senza accoglimento.

  • art. 227-bis d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dal ricorrente nella censura iniziale, senza accoglimento.

  • artt. 2 e 5 Conv. Min. Giustizia-Equitalia Giustizia

    richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla riscossione, senza accoglimento.

  • artt. 112, 132, n. 4, e 277 c.p.c.

    richiamati per denunciare ultra/extra petizione e nullità della sentenza; la Corte ha reputato tali censure inammissibili per difetto di specificità e di interesse concreto.

  • artt. 479 e 480 c.p.c.

    invocati per sostenere la necessità della notifica del titolo prima dell'esecuzione; la Corte ha escluso che trovino applicazione ostativa nel procedimento speciale di recupero ex art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini difensivi, l'indicazione degli elementi minimi idonei a individuare la pretesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio e alla tutela giurisdizionale; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 49 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal ricorrente; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole alla tesi difensiva.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    ritenuto non applicabile dal giudice di merito, perché la controversia non era tributaria.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della cartella nei limiti richiesti dal tipo di pretesa.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per la disciplina della cartella di pagamento, ma non decisivo in senso favorevole al ricorrente.

  • D.M. 28 giugno 1999

    richiamato per il modello di cartella approvato dal Ministero delle finanze; il giudice di merito aveva valorizzato tale circostanza.

  • artt. 2946 c.c.

    invocato per contestare la prescrizione decennale; censura dichiarata inammissibile perché attinente all'opposizione all'esecuzione.

  • artt. 2948 c.c.

    invocato per contestare la prescrizione decennale; censura dichiarata inammissibile perché attinente all'opposizione all'esecuzione.

  • art. 200 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione; la Corte non ha esaminato nel merito la relativa doglianza per difetto di rito.

  • art. 28 l. n. 689/1981

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione; la Corte non ha esaminato nel merito la relativa doglianza per difetto di rito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riscossione coattiva delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, la cartella di pagamento non deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento giurisdizionale originario, poiché la cartella svolge funzione equivalente al precetto rispetto al ruolo che costituisce il titolo esecutivo.
  • Ai fini della validità della cartella, è sufficiente che vi siano riportati gli elementi minimi idonei a consentire all'obbligato di individuare la pretesa e di approntare una difesa nel merito; non occorre una motivazione analitica come per altri tipi di atti, se la natura del credito consente l'identificazione del titolo.
  • Le censure che mirano a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito o l'uso di documenti integrativi sono inammissibili in cassazione se non colpiscono una statuizione decisoria specifica e se difetta un interesse concreto e attuale alla loro eliminazione.
  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi non sono scrutinabili questioni che attengono all'esistenza del credito o alla prescrizione del diritto, perché tali questioni appartengono all'opposizione all'esecuzione.
  • La deduzione di querela di falso contro estratti o copie del provvedimento è irrilevante nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. quando l'iscrizione a ruolo si fonda sul provvedimento giurisdizionale definitivo e la controversia non riguarda la prova dell'esistenza del titolo ma la regolarità dell'atto esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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