Cassazione Civile, Ordinanza n. 40070/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia, senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendolo norma di stretta interpretazione e applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello, gli eredi del ricorrente originario hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. Gli eredi della controparte hanno dichiarato di accettare la rinuncia con analoga richiesta di compensazione. La Corte ha verificato la regolarità della rinuncia e dell'accettazione e ha quindi preso atto della volontà estintiva delle parti. La decisione dà anche atto che non opera l'ulteriore contributo unificato, poiché la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non nella rinuncia che estingue il giudizio.
Norme richiamate
richiamati come base processuale della rinuncia al ricorso per cassazione.
richiamato come base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso; opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma eccezionale di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese quando le parti abbiano richiesto la compensazione o quando non residui una statuizione accessoria da adottare.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo alle ipotesi tassative di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente ad altre cause di definizione del giudizio.
- Le disposizioni che prevedono oneri economici aggiuntivi in conseguenza dell'esito negativo dell'impugnazione hanno natura eccezionale e vanno interpretate restrittivamente.
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