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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40073/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un'avvocata, in qualità di difensore d'ufficio in un procedimento penale, aveva chiesto la liquidazione dei compensi ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 anche con riguardo alle spese sostenute per tentare, senza esito, il recupero del proprio credito professionale. Il Presidente del Tribunale di Pisa aveva accolto l'opposizione contro il diniego della liquidazione, ritenendo rimborsabili anche le spese della procedura esecutiva infruttuosa, perché strumentali alla liquidazione in surrogazione. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la norma riguarderebbe solo onorari e spese maturati nel processo penale in cui è stato prestato il difensore d'ufficio, e non anche quelli relativi alle procedure esperite per il recupero del credito professionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che il difensore d'ufficio di un imputato ha diritto, in sede di liquidazione dei compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Ha ritenuto l'interpretazione coerente con la lettera e con la ratio dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tali esborsi sono funzionali a un'attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    opposizione avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di liquidazione

    richiamato come rimedio contro il diniego di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio.

  • art. 116 d.P.R. n. 115/2002

    la liquidazione comprende anche le spese, i diritti e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito professionale rimaste infruttuose, perché strumentali alla prestazione difensiva resa.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    quanto a misura e modalità

    richiamato dal ricorrente come parametro di misura e modalità della liquidazione, ma non ritenuto ostativo all'inclusione delle spese per il recupero del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto dal Ministero.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi proposti da Amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13

    richiamato come fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, ma escluso nel caso di specie per la qualità di amministrazione statale del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di patrocinio del difensore d'ufficio, la liquidazione giudiziale dei compensi può comprendere anche le spese, i diritti e gli onorari sostenuti per le procedure di recupero del credito professionale rimaste infruttuose, quando tali attività siano funzionalmente collegate alla prestazione difensiva originaria.
  • L'interpretazione della disciplina sulla liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio deve essere coerente con la sua ratio di garantire il pagamento dell'attività professionale resa, evitando di trasferire sul professionista l'onere economico delle iniziative necessarie per ottenere quanto dovuto.
  • Il principio che esclude il raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che propongano ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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