Cassazione Civile, Ordinanza n. 40071/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un architetto per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati in relazione a un incarico di progettazione per la trasformazione di un immobile in agriturismo. La società committente propose opposizione sostenendo che il compenso complessivo era stato concordato in una somma inferiore, che aveva già versato il 50% pattuito e che il professionista aveva svolto solo una parte delle prestazioni previste, poiché il progetto non era divenuto esecutivo anche per il diniego della soprintendenza e i lavori non erano mai iniziati. In appello, la società ottenne il rigetto delle domande di entrambe le parti, con riconoscimento che il professionista non aveva provato l'asserito maggior compenso riferito a un progetto di valore più elevato e che l'importo già corrisposto era congruo rispetto all'attività effettivamente svolta. Il professionista ricorse per cassazione con cinque motivi: violazione degli artt. 2233 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte trascurato il parere del consiglio dell'ordine degli architetti; omesso esame di fatti decisivi relativi alla natura esecutiva del progetto e all'estraneità dell'autorizzazione amministrativa all'incarico; ulteriore violazione degli artt. 2233 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato la pretesa pattuizione di una rielaborazione a consuntivo del compenso e la comunicazione della variazione del costo delle opere; violazione degli artt. 1326 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere negato prova dell'avvenuta progettazione e accettazione degli arredi; violazione dell'art. 2233 c.c. per avere liquidato il compenso secondo equità invece che secondo tariffa o accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi primo e secondo, pur formalmente diversi, censurassero in realtà la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito e che il fatto storico fosse stato comunque esaminato; ha affermato inoltre che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non basta la parcella vistata dall'ordine professionale, ma il professionista deve provare analiticamente le prestazioni svolte e la loro corrispondenza alle voci richieste. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha osservato che la doglianza mirava a un riesame del materiale probatorio e a una diversa interpretazione della lettera di incarico, operazioni non consentite in cassazione; ha aggiunto che la regola dell'art. 115 c.p.c. è violata solo se il giudice dichiari di non volerla osservare o utilizzi prove non introdotte dalle parti. Sul quinto motivo, la Corte ha chiarito che il giudice d'appello non aveva realmente liquidato il compenso in via equitativa, ma aveva applicato la pattuizione contrattuale, secondo cui il compenso era dovuto per quote legate a specifiche fasi dell'incarico; poiché il professionista aveva svolto solo parte delle attività previste, il pagamento già effettuato del 50% risultava congruo. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal professionista per il pagamento del compenso
richiamato per escludere che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, sia sufficiente la sola parcella vistata e il parere dell'associazione professionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma la Corte ha ritenuto che alcune censure fossero in realtà dirette al merito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
interpretato come vizio limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non degli elementi istruttori o della valutazione delle prove
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari espressamente di non osservarla o decida sulla base di prove non introdotte dalle parti
richiamato dal ricorrente in tema di formazione e accettazione del contratto, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione
la Corte ha ribadito la gerarchia dei criteri di liquidazione del compenso del professionista: accordo delle parti, poi tariffe/usI, e solo in subordine decisione del giudice; se esiste un accordo specifico, prevale quello
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; il professionista doveva provare il maggior compenso e le prestazioni aggiuntive dedotte
art. 151, comma 2, d.lgs. n. 490/1999
citato solo come riferimento documentale nell'illustrazione delle prove prodotte, senza autonoma ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso
ribadito anche nel quinto motivo: il compenso del professionista segue prioritariamente la pattuizione tra le parti e non può essere sostituito da liquidazione giudiziale se l'accordo esiste
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un professionista, la parcella vistata dal consiglio dell'ordine non è di per sé sufficiente a dimostrare il credito: grava sul professionista l'onere di provare concretamente le prestazioni svolte e la loro corrispondenza alle voci richieste.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di censurare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari espressamente di non dover osservare la regola del libero convincimento sulle prove ritualmente acquisite; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
- In tema di compenso del professionista, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia: prevale l'accordo delle parti; solo in mancanza si guarda a tariffe, usi e infine alla liquidazione giudiziale. Se il contratto prevede un compenso per fasi o per scaglioni, il giudice deve attenersi a tale assetto e verificare quali prestazioni siano state effettivamente eseguite.
- Quando l'incarico professionale è stato solo parzialmente eseguito e i lavori cui esso era funzionale non sono iniziati, il giudice può ritenere congruo il pagamento già corrisposto se esso risulta coerente con le attività effettivamente svolte e con la pattuizione contrattuale.
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