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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40072/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ausiliario del giudice)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva promossa da una società creditrice contro una debitrice, poi chiusa dopo quattro esperimenti di vendita andati deserti. A seguito della chiusura anticipata, il giudice dell'esecuzione ha posto a carico della creditrice la somma richiesta dall'istituto di vendite giudiziarie per gli emolumenti relativi alle attività svolte nella procedura. La creditrice ha proposto opposizione, respinta dal tribunale, e ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che la chiusura anticipata per infruttuosità delle vendite non equivale a estinzione dell'esecuzione e non consente di applicare la disciplina delle spese prevista per l'estinzione; con il secondo ha dedotto che, anche ove si volesse applicare la disciplina dell'estinzione, le spese anticipate ex art. 310 c.p.c. non comprenderebbero gli emolumenti dovuti all'istituto di vendite giudiziarie, e che l'art. 33 del d.m. n. 109/1997 non coprirebbe l'ipotesi di chiusura anticipata per infruttuosità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi affermando che, in caso di chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità degli esperimenti di vendita, non è applicabile la regola dell'art. 95 c.p.c. sulle spese dell'esecuzione conclusa con ricavato; la situazione va invece equiparata, quanto al regime delle spese, a quella dell'estinzione, con conseguente applicazione dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. richiamato dall'art. 632 c.p.c., per cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre chiarito che gli emolumenti dell'istituto di vendite giudiziarie, svolti quale ausiliario del giudice nell'interesse del creditore procedente, gravano sul creditore in caso di insuccesso della procedura, perché mancando il ricavato non vi è una massa su cui soddisfare tali compensi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 352, comma 2, c.p.c.

    la chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità degli esperimenti di vendita non viene qualificata come estinzione tipica, ma il tema è discusso ai fini del regime delle spese

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come criterio interpretativo per censurare l'analogia ritenuta non consentita dalla ricorrente

  • art. 632 c.p.c.

    richiamato quale norma che, in tema di processo esecutivo, rinvia al regime dell'art. 310 c.p.c. per le spese in caso di estinzione

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    le spese restano a carico della parte che le ha anticipate

  • art. 95 c.p.c.

    la regola sulle spese dell'esecuzione presuppone una procedura conclusa con successo e quindi con ricavato; non si applica alla chiusura anticipata infruttuosa

  • art. 33 d.m. 11 febbraio 1997, n. 109

    "Se il processo esecutivo si estingue e se comunque la vendita non ha luogo per cause indipendenti dall'istituto, a quest'ultimo è dovuto secondo statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore o dal debitore, un compenso nella misura indicata nella tariffa"

    gli emolumenti dell'istituto sono dovuti anche quando la vendita non abbia luogo per cause indipendenti dall'istituto; in caso di infruttuosità della procedura essi vanno posti a carico del creditore procedente

  • art. 4 d.m. 11 febbraio 2009, n. 80

    richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 33 del d.m. n. 109/1997, ma il ricorso è stato rigettato

  • art. 510 c.p.c.

    le spese normalmente trovano collocazione sulla somma ricavata dall'espropriazione; se manca il ricavato, tale imputazione non è possibile

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato incidentalmente per distinguere il regime impugnatorio delle estinzioni atipiche del processo esecutivo

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato per il reclamo nelle ipotesi tipiche di estinzione

  • art. 629 c.p.c.

    richiamato tra le ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo

  • art. 631 c.p.c.

    richiamato tra le ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo

  • art. 631-bis c.p.c.

    richiamato tra le ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo

  • art. 187-bis disp. att. c.p.c.

    menzionato per evidenziare che, in altri ambiti, la distinzione tra ipotesi tipiche e atipiche non incide sugli effetti sostanziali

  • art. 33 d.m. 109/1997

    norma applicata per fondare il diritto al compenso dell'IVG in caso di mancato svolgimento della vendita per cause indipendenti dall'istituto

  • art. 11 febbraio 1997, n. 109

    indicazione del decreto ministeriale che disciplina i compensi dell'istituto di vendite giudiziarie

  • art. 11 febbraio 2009, n. 80

    indicazione del decreto ministeriale richiamato nel ricorso per la disciplina dei compensi

Massime di principio

  • La chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità degli esperimenti di vendita, pur distinguendosi dalle ipotesi tipiche di estinzione quanto ai rimedi impugnatori, viene equiparata all'estinzione ai fini del regime delle spese.
  • In una esecuzione infruttuosa non opera la regola secondo cui le spese del creditore procedente gravano sul debitore esecutato, perché tale disciplina presuppone un procedimento concluso con ricavato.
  • Quando manca la somma ricavata dall'espropriazione, le spese della procedura e i compensi dell'ausiliario della vendita non possono essere soddisfatti sulla massa e devono restare a carico del creditore procedente che ha promosso l'esecuzione.
  • Il diritto al compenso dell'istituto di vendite giudiziarie per attività svolte nell'ambito dell'esecuzione non viene meno per il solo fatto che la vendita non si sia realizzata, se l'insuccesso della procedura non dipende da sua colpa.
  • La distinzione tra estinzione tipica ed estinzione atipica rileva sul piano dei mezzi di impugnazione del provvedimento finale, non necessariamente sul piano degli effetti economici del processo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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