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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40074/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione fiscale emessa ex art. 3 r.d. n. 639/1910 con cui il Ministero della giustizia chiese a un avvocato la restituzione delle spese di lite da lui riscosse come difensore antistatario in un giudizio poi riformato in appello, con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi. L'opposizione all'ingiunzione fu respinta dal tribunale e la decisione fu confermata in appello. In Cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: 1) illegittimità formale dell'ingiunzione per vizi di sottoscrizione, indicazione dell'organo emittente e del responsabile del procedimento; 2) insussistenza di un titolo esecutivo esigibile, perché mancava il passaggio in giudicato della sentenza posta a base della pretesa; 3) difetto di legittimazione attiva del Ministero e inapplicabilità dell'obbligo restitutorio al difensore antistatario, con ulteriori censure su prescrizione e asserita lesione di parametri costituzionali ed europei; 4) omessa compensazione giudiziale con un preteso credito dell'avvocato per attività svolta come vice pretore e GOT senza compenso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze rivolte solo contro i vizi formali dell'ingiunzione, perché nel giudizio di opposizione il giudice deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria e manca quindi interesse a far valere soltanto irregolarità dell'atto. Ha poi escluso che fosse necessario un giudicato della sentenza di appello: la riforma della decisione di primo grado, immediatamente esecutiva, rendeva indebito l'incameramento delle spese già percepite e legittimava la richiesta di restituzione. Ha considerato infondata la tesi secondo cui il difensore antistatario sarebbe estraneo al rapporto restitutorio, affermando che la liquidazione delle spese in suo favore lo rende parte del rapporto biunivoco che nasce dalla riforma del titolo. Le censure costituzionali sono state ritenute inammissibili se dedotte direttamente come motivo di ricorso per cassazione e comunque infondate. Infine, la domanda di compensazione con il preteso credito per funzioni onorarie è stata dichiarata inammissibile perché il credito opposto non era di pronta e facile liquidazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, r.d. n. 639/1910

    fonte del procedimento di ingiunzione fiscale utilizzato per la richiesta di restituzione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato per contestare la regolarità formale dell'ingiunzione; la censura è stata ritenuta priva di interesse se rivolta solo ai vizi formali dell'atto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per vizi formali e motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per sostenere un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre difetto di motivazione; la Corte ha escluso l'ammissibilità o la fondatezza della doglianza.

  • art. 21-septies, L. n. 241/1990

    invocato per sostenere la nullità dell'ingiunzione; la censura è stata ritenuta irrilevante o non scrutinabile nel merito.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    parametri del ricorso per cassazione invocati dai motivi; la Corte ha qualificato alcune doglianze come inammissibili.

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il titolo della pretesa restitutoria; la Corte ha ritenuto che il titolo derivasse dalla riforma della sentenza di primo grado.

  • art. 17, d.lgs. n. 46/1999

    richiamato nel secondo motivo in tema di riscossione coattiva; la Corte ha escluso la necessità del giudicato per la restituzione delle spese.

  • art. 21, d.lgs. n. 46/1999

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non ha condotto all'accoglimento della censura.

  • art. 389 c.p.c.

    richiamato impropriamente dal ricorrente; la Corte ha osservato che disciplina le domande conseguenti alla cassazione ed è fuori luogo rispetto al caso.

  • art. 93 c.p.c.

    la Corte afferma che la liquidazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario lo rende coinvolto nel rapporto restitutorio conseguente alla riforma della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    evocato dal ricorrente a sostegno di censure costituzionali; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile se diretto contro la norma mediante ricorso per cassazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente; non ha inciso sull'esito del giudizio.

  • art. 3 Cost.

    invocato per lamentare disparità di trattamento e irragionevolezza; la Corte ha escluso il pregiudizio lamentato.

  • art. 136 Cost.

    richiamato dal ricorrente; non ha determinato accoglimento.

  • art. 6 CEDU

    invocato nel terzo motivo; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1 Prot. n. 1 CEDU

    richiamato dal ricorrente; non ha fondato alcuna violazione ritenuta dalla Corte.

  • art. 6 TUE

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure europee; non decisivo.

  • art. 19, co. 3, lett. b), TUE

    richiamato dal ricorrente; non rilevante ai fini della decisione.

  • art. 267 TFUE

    richiamato dal ricorrente; non ha determinato rinvio pregiudiziale.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale della pretesa del Ministero; la Corte ha respinto la censura e chiarito il regime dell'azione del professionista verso l'assistito.

  • art. 2956, n. 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione triennale del credito professionale; la Corte ha osservato che il professionista deve agire tempestivamente verso il proprio assistito.

  • art. 2126, co. 2, c.c.

    richiamato nel quarto motivo per fondare il preteso credito da attività onoraria; la Corte ha ritenuto inammissibile la compensazione per difetto di pronta e facile liquidazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo insieme agli altri vizi; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, se il giudice deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, il ricorso che investa soltanto vizi formali o condizioni di legittimità dell'atto può difettare di interesse e risultare inammissibile.
  • La riforma in appello di una sentenza che aveva posto le spese a carico di una parte rende indebito l'incameramento delle somme già riscosse in base alla decisione riformata e legittima la richiesta di restituzione, anche mediante ingiunzione fiscale, senza necessità di attendere il giudicato.
  • Quando le spese sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, il professionista è parte del rapporto restitutorio conseguente alla caducazione del titolo, e non può sottrarsi alla correlazione tra vantaggio conseguito e obbligo di restituzione.
  • Le censure di contrasto diretto con norme costituzionali non possono essere proposte come autonomo motivo ex art. 360 c.p.c. senza passare attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
  • La compensazione giudiziale richiede che il credito opposto sia liquido o comunque di pronta e facile liquidazione; in mancanza, il giudice può legittimamente negarla e tale valutazione di fatto è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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