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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40069/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di euro 6.135,89 a titolo di compenso per assistenza legale stragiudiziale resa in relazione alla vendita di un immobile di proprietà di più comproprietari. L'attività ascritta al professionista consisteva, secondo il creditore, nell'aver tenuto riunioni presso il proprio studio con i comproprietari per superare i contrasti, nell'aver svolto verifiche amministrative sull'immobile, nell'aver predisposto varie bozze del contratto di compravendita e un atto di transazione tra i fratelli proprietari. L'opponente al decreto contestava di avere conferito incarico professionale, sostenendo che l'attività era stata svolta d'iniziativa del legale nell'interesse proprio e di altri soggetti, per convincere i proprietari a vendere a sé o a persona da nominare; deduceva inoltre che il preliminare era stato redatto nell'interesse di una società terza che avrebbe dovuto essere nominata acquirente. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ma la Corte d'appello riformava e revocava il decreto, ritenendo inutilizzabili alcuni documenti prodotti dal professionista perché irritualmente depositati e rilevando che il legale non aveva provato il conferimento dell'incarico. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) violazione delle norme processuali sulla produzione documentale, sostenendo che i verbali delle assemblee e la delega erano stati regolarmente prodotti o, comunque, che l'eccezione di irritualità era tardiva e che ogni vizio era sanato dalla discussione nel merito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato quei documenti come prova dell'incarico; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, lamentando il mancato accoglimento della compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la produzione dei verbali assembleari era irrituale perché i documenti erano stati allegati in modo generico, senza numerazione e senza dati identificativi essenziali, così da impedire di verificare quali fossero stati depositati nei termini di legge; ha inoltre ritenuto tempestiva l'eccezione di irritualità sollevata dalla controparte nel primo atto utile successivo alla menzione dei documenti, osservando che l'irregolarità della produzione genera incertezza sul momento di deposito e quindi sui termini di deduzione. Ha poi escluso che vi fosse sanatoria per raggiungimento dello scopo, perché dagli atti non emergeva una vera confutazione del contenuto dei documenti, ma solo il richiamo al fatto storico delle riunioni. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dalla reiezione del primo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, mentre nel caso concreto la Corte d'appello aveva applicato il criterio della soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ.

    consente la difesa personale della parte in cassazione, circostanza meramente processuale richiamata nel frontespizio.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. cod. proc. civ.

    gli atti e documenti prodotti prima della costituzione devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere; la violazione rende irrituale la produzione.

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. cod. proc. civ.

    impone, per i documenti prodotti dopo la costituzione o esibiti in udienza, specifici adempimenti formali a tutela del contraddittorio; la loro inosservanza comporta inutilizzabilità.

  • art. 183 c.p.c.

    termine perentorio previsto dall'art. 183 cod. proc. civ.

    il rispetto del termine di produzione documentale rileva per stabilire la tempestività del deposito e, se il deposito è incerto, l'eccezione di irritualità è tempestiva nel primo atto difensivo utile.

  • art. 101 c.p.c.

    violazione degli artt. 183, comma 4, 101 e 156 comma 3 cod. proc. civ.

    evocato dal ricorrente in tema di contraddittorio; la Corte richiama il principio per cui la disciplina della produzione documentale tutela il diritto di difesa della controparte.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    violazione ... dell'art. 156 comma 3 cod. proc. civ.

    il vizio può ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo solo se la parte contro cui il documento è usato ne abbia avuto effettiva conoscenza e lo abbia contestato nel merito.

  • art. 111 Cost.

    violazione ... dell'art. 111 Cost.

    evocato come parametro del giusto processo e del contraddittorio; la Corte lo collega alla funzione delle regole sulla produzione documentale.

  • art. 88, comma 1, c.p.c.

    violazione degli artt. 88, comma 1, e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ.

    richiamato dal ricorrente in relazione al comportamento processuale delle parti; la Corte non ne fa applicazione autonoma.

  • art. 92, commi 1 e 2, c.p.c.

    violazione degli artt. 88, comma 1, e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ.

    la Corte ribadisce che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata adozione non è sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La produzione documentale nel processo civile deve rispettare rigorosamente gli adempimenti formali previsti dalla legge; in mancanza, il documento è inutilizzabile come fonte di prova e il giudice non può valorizzarlo.
  • Quando il deposito di un documento è effettuato in modo generico o non consente di identificare con certezza quali atti siano stati prodotti e quando, l'eccezione di irritualità può essere sollevata nel primo atto difensivo utile successivo alla menzione del documento.
  • La sanatoria del vizio di produzione documentale per raggiungimento dello scopo richiede che la controparte abbia effettivamente conosciuto il contenuto del documento e vi abbia replicato nel merito; il mero riferimento al fatto storico non equivale a confutazione del documento.
  • In sede di legittimità, l'omesso esame di un fatto decisivo è assorbito se il primo motivo, relativo alla prova documentale su cui quel fatto si fondava, viene respinto.
  • La compensazione delle spese di lite è una facoltà discrezionale del giudice di merito; se il giudice applica il principio di soccombenza, la mancata compensazione non è di regola censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieProveSpese di liteRicorso per cassazione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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