Cassazione Civile, Ordinanza n. 22779/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno 2004, recuperando maggiore imposta dopo aver rilevato uno scostamento tra il reddito dichiarato dalla società e quello desumibile dal cluster di riferimento. La società e i soci avevano impugnato gli atti sostenendo che lo scostamento non dimostrava l'antieconomicità della gestione, che il settore era in crisi, che erano state praticate vendite a saldo, che i costi del personale erano giustificati dalla presenza di due dipendenti anziani prossimi al pensionamento e che i soci avevano ulteriori redditi. La CTP aveva accolto i ricorsi; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 4, c.p.c., per motivazione apparente o astratta della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore per mancanza di esame contabile, mentre la disciplina richiede il contraddittorio e consente poi al giudice di valutare standard e prova contraria; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato l'antieconomicità desumibile dai risultati economici dell'impresa e dagli esercizi anteriori e successivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso per asseriti vizi di sottoscrizione/trasmissione telematica. Quanto ai primi due motivi, ha affermato che la CTR aveva effettivamente motivato, valorizzando le specifiche giustificazioni offerte dai contribuenti e non limitandosi a una formula astratta; inoltre, non era corretto sostenere che il giudice d'appello avesse fondato la decisione solo su una pretesa violazione formale del contraddittorio. Sul terzo motivo, la Corte ha osservato che il fatto indicato dall'Agenzia non era stato omesso, ma esaminato dalla CTR, la quale lo aveva ritenuto non decisivo o non sufficiente a dimostrare l'inaffidabilità dei dati dichiarati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. La Corte ha anche escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti di un'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede una motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione o meramente apparente.
la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione del requisito di motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio processuale dedotto non è stato ravvisato, poiché la motivazione della CTR era presente e non meramente astratta.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
l'accertamento fondato sugli studi di settore opera come sistema di presunzioni semplici che va integrato dal contraddittorio e dalla valutazione concreta dell'applicabilità dello standard e delle contestazioni del contribuente.
la Corte richiama il riparto dell'onere probatorio nel procedimento di accertamento con studi di settore, valorizzando la necessità che il contribuente fornisca giustificazioni e che l'Ufficio dia conto delle ragioni dello scostamento alla luce del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso per violazione di legge è stato disatteso perché la CTR non aveva applicato erroneamente la disciplina degli studi di settore.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non c'era omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR aveva considerato gli elementi contabili e gli andamenti economici invocati dall'Agenzia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso che l'ulteriore contributo unificato fosse dovuto dall'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione dello Stato soggetta a prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato, ma ritenuta non applicabile all'Amministrazione dello Stato.
richiamata ai soli fini della validità della notifica telematica eseguita dall'Avvocatura generale.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento tra reddito dichiarato e standard non basta da solo a sostenere la pretesa: l'Ufficio deve valorizzare il contraddittorio endoprocedimentale e spiegare perché gli standard siano concretamente applicabili al caso specifico.
- La motivazione dell'avviso e della sentenza tributaria non è viziata quando il giudice di merito dà conto, anche sinteticamente, delle circostanze addotte dal contribuente e delle ragioni per cui le ritiene idonee a superare l'accertamento.
- La gestione antieconomica non può essere affermata in modo meramente assertivo sulla base di dati isolati: occorre verificare se i risultati economici dichiarati siano inattendibili alla luce del contesto concreto e delle giustificazioni fornite dal contribuente.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto invocato dal ricorrente risulti comunque esaminato dal giudice di merito, anche solo per essere ritenuto non decisivo o non idoneo a sovvertire la decisione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che operano mediante prenotazione a debito.
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