Cassazione Civile, Ordinanza n. 19318/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, notificato a un soggetto qualificato dall'Ufficio come socio e amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata coinvolta, secondo l'accertamento fiscale, in una frode fiscale di ampio raggio. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 331 e 335 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per omessa riunione degli appelli separatamente proposti contro la medesima sentenza di primo grado; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2247, 2697, 2700 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso il ruolo di socio e amministratore di fatto del contribuente, ruolo che l'Ufficio assumeva emergere dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, censurando la decisione di merito per avere ritenuto gravante sull'Amministrazione la prova delle operazioni imponibili emergenti dai conti correnti della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'omessa formale riunione degli appelli non produce effetto invalidante quando le impugnazioni siano state trattate in modo sostanzialmente unitario, nella stessa udienza, dallo stesso collegio e con il medesimo relatore, come avvenuto nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, rilevando che, sotto la veste della violazione di legge, l'Amministrazione mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito, in particolare circa l'assenza di prova del ruolo di socio o amministratore di fatto del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per essere la ricorrente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia nei motivi secondo e terzo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato per dedurre la pretesa nullità della sentenza per violazione delle norme sulla riunione degli appelli
la sua violazione è stata dedotta per l'omessa riunione dei giudizi di appello
la sua violazione è stata dedotta per l'omessa riunione dei giudizi di appello
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato come norma processuale sul giudizio di appello tributario e sulla riunione delle impugnazioni
è richiamato nel motivo relativo alla qualificazione del rapporto societario e al preteso ruolo di socio di fatto
è richiamato con riguardo alla distribuzione dell'onere della prova sulla qualifica soggettiva e sulle operazioni imponibili
è richiamato con riferimento alla fede privilegiata del processo verbale di constatazione
è richiamato in relazione al valore indiziario delle risultanze documentali e presuntive
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è richiamato come base del potere di acquisizione e utilizzo degli elementi risultanti dai conti correnti
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato come norma sui poteri istruttori dell'Amministrazione in materia IVA
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne esclude l'applicazione perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476
viene richiamata per il principio di inammissibilità del ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti di merito
Cass. 29/01/2016, n. 1778
viene richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica soccombente
Cass. sez. 5, 12/10/2016, n. 20514
è richiamata per il principio secondo cui la mancata formale riunione non rileva se le impugnazioni sono state trattate unitariamente
Cass. sez. 5, 06/08/2009, n. 18034
è richiamata per il medesimo principio sulla irrilevanza della mancata formale riunione in caso di trattazione unitaria
Massime di principio
- La mancata formale riunione di appelli separatamente proposti contro la stessa sentenza non determina nullità quando le impugnazioni siano state in concreto trattate e decise unitariamente dallo stesso collegio nella medesima udienza.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazioni di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La censura che contesti la ricostruzione del ruolo soggettivo di una parte all'interno di una società o la valutazione delle risultanze documentali non può essere introdotta in cassazione come violazione di legge se richiede una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Quando il giudice di merito ha escluso la prova del ruolo di socio o amministratore di fatto e dell'esistenza delle operazioni imponibili, la parte che impugna deve confrontarsi con tale accertamento di fatto e non può sostituirlo con una diversa lettura delle risultanze probatorie.
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