Cassazione Civile, Ordinanza n. 27925/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Tre contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto valide due iscrizioni ipotecarie emesse in dipendenza di nove cartelle di pagamento per complessivi euro 114.901,17. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che le notifiche a mezzo posta fossero nulle perché eseguite con consegna a persone diverse dai destinatari e senza successiva raccomandata informativa; hanno inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Con il secondo motivo, subordinato, hanno denunciato l'omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'agente della riscossione per mancata attivazione dell'espropriazione entro un anno dalla notifica delle cartelle e per asserito giudicato interno. Con il terzo motivo, ancora in subordine, hanno dedotto che l'appello non avesse investito il capo relativo alla prescrizione dei crediti sottesi alle iscrizioni ipotecarie, con conseguente giudicato interno e inammissibilità del gravame.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in caso di notifica diretta della cartella di pagamento da parte del concessionario ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non è necessaria una raccomandata informativa successiva e la consegna al domicilio, anche a persona legittimata a ricevere l'atto, è sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, richiamando la precedente pronuncia della Corte costituzionale che ha giudicato non fondata la disciplina speciale. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché i ricorrenti non avevano trascritto né riprodotto il contenuto dei motivi di appello e della sentenza di primo grado necessari a verificare l'asserito giudicato interno. Le spese non sono state liquidate per l'intimazione della controparte; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non si applica alla notificazione diretta della cartella di pagamento eseguita dal concessionario ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che segue la disciplina del servizio postale ordinario
art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890
la disciplina sulla raccomandata informativa non si applica alla notifica diretta della cartella ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973; la modifica del 2018 non ha efficacia retroattiva
richiamato dai ricorrenti; la Corte ribadisce che la prova della notifica può essere assolta con la produzione dell'avviso di ricevimento e della relazione di notificazione, secondo la disciplina speciale
richiamato nei motivi; non determina l'accoglimento delle censure per asserito giudicato interno
richiamato nei motivi; la Corte non ravvisa errori idonei a cassare la sentenza sul punto della notificazione
richiamato nei motivi; non sussiste la dedotta violazione nella valutazione della prova della notifica
art. 5 d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53
richiamato nei motivi come norma sulla riscossione; non conduce all'accoglimento del ricorso
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
la Corte riqualifica il primo motivo come violazione di legge ex n. 3; il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza
art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato dai ricorrenti per la sospensione cautelare, ma la questione non incide sull'esito del giudizio
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
consente la notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, senza necessità di raccomandata informativa; la disciplina è costituzionalmente legittima nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale
richiamato nei motivi per il giudicato interno; la Corte afferma che la sua deduzione è inammissibile per difetto di autosufficienza
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nei motivi in tema di termini e impugnazioni nel processo tributario; non porta all'accoglimento delle doglianze
art. 21-bis L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nei motivi; non è decisivo ai fini dell'ammissibilità dell'appello
richiamato per la prescrizione; la censura è inammissibile perché non autosufficiente
richiamato per la prescrizione; la censura è inammissibile perché non autosufficiente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La notifica diretta della cartella di pagamento eseguita dal concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, è valida secondo la disciplina del servizio postale ordinario e non richiede la successiva raccomandata informativa prevista dalla legge n. 890/1982 per le notifiche ordinarie degli atti giudiziari.
- In tema di notifica della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento della notificazione e della sua data è fornita mediante la produzione dell'avviso di ricevimento e/o della relazione di notificazione recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di depositare anche la copia integrale della cartella.
- L'eventuale mancata indicazione leggibile del consegnatario nell'avviso di ricevimento non determina di per sé nullità della notifica quando la disciplina applicabile non richiede tale formalità; per contestare efficacemente la consegna occorre allegare e provare l'assoluta estraneità del consegnatario alla sfera del destinatario, nei limiti dell'ordinaria disciplina probatoria.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui consente la notifica diretta della cartella, è infondata perché la semplificazione procedimentale non supera il limite costituzionale dell'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto e non compromette il diritto di difesa.
- Nel giudizio di legittimità, la censura fondata sul giudicato interno è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riproduce il contenuto dell'atto di appello e della statuizione di primo grado asseritamente coperta da giudicato, impedendo alla Corte il controllo diretto sugli atti processuali.
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