Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per il restauro di un immobile comunale. L’impresa esecutrice aveva ricevuto inizialmente una consegna parziale delle aree di cantiere, poi ulteriormente frazionata, e lamentava che tale modalità, unitamente a presunte carenze progettuali in parte colmate da una perizia di variante e da una sospensione lavori, avesse impedito una regolare programmazione ed esecuzione dell’opera, provocando maggiori oneri e spese generali. La società aveva iscritto riserva nel libretto delle misure e chiedeva il ristoro dei danni. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo applicabile la disciplina speciale dell’appalto pubblico relativa al ritardo nella consegna, con conseguente necessità di previa istanza di recesso per poter rivendicare compensi o risarcimenti, istanza che l’impresa non aveva presentato. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c. e dell’art. 129, comma 8, d.P.R. n. 554/1999, sostenendo che la vicenda non riguardasse un mero ritardo nella consegna ma una gestione anomala dell’appalto e un inadempimento generale della stazione appaltante, con conseguente applicabilità della disciplina codicistica sull’inadempimento e non della norma speciale sugli appalti pubblici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune. Ha ritenuto che la sentenza d’appello si fosse correttamente conformata all’orientamento consolidato secondo cui, negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale, il ritardo o la mancata consegna dei lavori non legittimano direttamente una domanda di risoluzione o di risarcimento secondo le regole codicistiche, ma attribuiscono all’appaltatore solo la facoltà di chiedere il recesso; solo in caso di mancato accoglimento dell’istanza di recesso sorge il diritto ai maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La Corte ha inoltre rilevato difetti di autosufficienza del ricorso, la sostanziale richiesta di una nuova valutazione del merito, e soprattutto la mancata specifica censura di una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, idonea da sola a sorreggerne il dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    La disciplina generale della risoluzione per inadempimento non è ritenuta applicabile per superare la regola speciale dettata per la mancata o ritardata consegna nei lavori pubblici.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma generale sull'inadempimento, ma ritenuto non decisivo in presenza della disciplina speciale dell'appalto pubblico.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente ai fini del risarcimento del danno, ma non applicato in via diretta perché prevale la disciplina speciale del capitolato generale.

  • art. 129, comma 8, d.P.R. n. 554 del 1999

    Quando la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

    La norma speciale disciplina in modo completo il rimedio dell'appaltatore in caso di ritardo nella consegna: prima il recesso, poi, solo se il recesso non è accolto, il compenso per i maggiori oneri.

  • art. 10, comma 8, d.P.R. n. 1063 del 1962

    Se la consegna non avvenga, nel termine stabilito per fatto dell’Amministrazione, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

    La Corte richiama la disciplina previgente, di contenuto sostanzialmente analogo, per ribadire la specialità del rimedio del recesso e la non automatica esperibilità delle ordinarie azioni risarcitorie.

  • art. 1374 c.c.

    Le norme di legge integrano il contratto; il dovere di collaborazione dell'amministrazione resta contrattuale anche se deriva dalla legge.

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere non è idonea a sostituire la richiesta di recesso prevista dalla disciplina speciale degli appalti pubblici.

  • art. 25, comma 1, lett. b-bis, L. n. 109 del 1994

    Richiamata per il tema delle varianti in corso d'opera dovute a eventi imprevedibili o non prevedibili in fase progettuale.

  • art. 129 del d.P.R. n. 554 del 1999

    Richiamato anche per il regime delle consegne nei lavori pubblici e per il programma di esecuzione in caso di consegna parziale.

  • art. 360-bis c.p.c.

    La Corte utilizza il filtro di inammissibilità perché il ricorso si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Citato solo incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria ex art. 360-bis c.p.c.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità e sull'orientamento consolidato.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per la prova presuntiva delle spese generali, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici disciplinati da normativa speciale, la mancata o ritardata consegna dei lavori non consente all’appaltatore di agire immediatamente secondo le regole generali dell’inadempimento contrattuale, ma impone di attivare il rimedio speciale previsto dal capitolato o dal regolamento applicabile.
  • Il diritto al compenso per i maggiori oneri da ritardo presuppone, in via ordinaria, che l’appaltatore abbia previamente esercitato la facoltà di recesso prevista dalla disciplina speciale; in difetto, si presume che abbia ritenuto ancora eseguibile il contratto senza ulteriori oneri per la stazione appaltante.
  • La diffida ad adempiere non è idonea a sostituire la richiesta di recesso prevista dalla disciplina speciale degli appalti pubblici, né a determinare la risoluzione automatica del contratto per mancata consegna dei lavori.
  • In sede di legittimità, un motivo è inammissibile se si limita a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio o se non censura specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce l’erronea qualificazione della fattispecie deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti decisivi su cui fonda la censura.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.