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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27847/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte prende atto della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. intervenuta in data 19.9.24 e della relativa accettazione da parte della controricorrente; conseguentemente dichiara estinto il giudizio e dispone nulla per le spese, secondo quanto concordato tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite origina da una domanda risarcitoria proposta da una società in liquidazione nei confronti di un'altra società, assumendo condotte illecite costituenti abuso di dipendenza economica, violazione dei doveri di buona fede e correttezza e illecito aquiliano. La convenuta proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito di circa euro 500.000 che asseriva le fosse dovuto e che era stato oggetto di rinuncia condizionata, oltre a domandare il risarcimento di propri danni. Dopo una prima fase di merito e una precedente pronuncia di cassazione con rinvio, la Corte d'appello, in sede di rinvio, accoglieva la riconvenzionale e condannava la società originaria attrice al pagamento della somma di euro 528.151,09 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002. La soccombente proponeva nuovo ricorso per cassazione con due motivi avverso tale sentenza, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte e richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9 l. n. 192/1998

    richiamato come base della pretesa risarcitoria per asserito abuso di dipendenza economica

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro dei doveri di buona fede e correttezza

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come fondamento generale della responsabilità aquiliana

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato quale norma che consente la rinuncia al ricorso per cassazione con effetti estintivi del giudizio

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato in relazione agli interessi dovuti sulla somma riconosciuta in favore della resistente

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non decide sul merito delle censure e può disporre nulla sulle spese se ciò è previsto dall'accordo tra le parti.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, le questioni di merito già devolute con i motivi di impugnazione restano assorbite e non vengono esaminate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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