Cassazione Civile, Ordinanza n. 27851/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (telecomunicazioni)
La controversia
La controversia nasce da un contratto audiotel per servizi erogati su reti telefoniche a numero speciale. La società gestore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi riferiti a traffico telefonico; la società di telecomunicazioni proponeva opposizione deducendo che una parte delle chiamate era fraudolenta o anomala e, nel giudizio riunito, la società gestore chiedeva anche il residuo credito e il risarcimento danni per il recesso ritenuto illegittimo. Il Tribunale revocava il decreto e riconosceva solo in parte il credito, escludendo il pagamento per le connessioni fraudolente o anomale e rigettando le domande risarcitorie. La Corte d’appello rigettava l’appello incidentale della società gestore. Con il ricorso per cassazione la società gestore deduceva, con due motivi, l’erronea interpretazione del contratto, in particolare degli artt. 7, 14 e 18, sostenendo che il gestore telefonico non potesse sospendere o negare sine die i pagamenti sulla base del mero rilievo di traffico anomalo; inoltre contestava la sussistenza di un obbligo contrattuale a suo carico di accertare e segnalare le anomalie, invocando anche l’art. 1375 c.c. e vizi motivazionali ex art. 360, n. 5 c.p.c. Quanto al recesso, lamentava la violazione delle regole di interpretazione contrattuale e della disciplina dell’inadempimento, assumendo che mancassero i presupposti per qualificare legittimo il recesso esercitato dalla controparte. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, risolventisi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del contratto e delle risultanze peritali, privi di specifica censura dei canoni ermeneutici asseritamente violati e, per il vizio di motivazione, ostativi per la doppia conforme e comunque non fondati su un fatto storico decisivo omesso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la società ricorrente alle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Cassazione ha ritenuto che la ricorrente si limitasse a reiterare le tesi già disattese nei gradi di merito senza misurarsi con le specifiche argomentazioni della Corte d’appello; ha inoltre evidenziato che la doglianza sull’erronea interpretazione del contratto non indicava in modo puntuale i canoni ermeneutici violati e che la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. era comunque preclusa dalla doppia conforme, oltre che inidonea a individuare un fatto storico decisivo omesso. Rimane quindi ferma la decisione di merito che aveva riconosciuto solo in parte il credito e confermato la legittimità del recesso in relazione alle anomalie del traffico e al comportamento non collaborativo della gestore.
Norme richiamate
art. 1375 c.c.
richiamato come parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto; la Corte ritiene infondata la censura perché la ricorrente non si confronta con la motivazione di merito che aveva ravvisato un comportamento non collaborativo e la violazione degli obblighi contrattuali connessi al controllo del traffico e alla disconnessione delle chiamate anomale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è ritenuto inammissibile perché si risolve nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto e non indica specificamente gli errori di diritto imputati alla sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura motivazionale è dichiarata inammissibile sia per la preclusione da doppia conforme sia perché non individua un fatto storico decisivo omesso, ma contesta in sostanza la valutazione delle risultanze peritali
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la riproposizione delle stesse tesi di merito senza confronto con la sentenza impugnata è qualificata come 'non motivo', dunque inammissibile
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura sul recesso è dichiarata inammissibile anche per mancata riproduzione del contenuto della clausola contrattuale invocata e per difetto di autosufficienza
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per precisare che il ricorso deve indicare i documenti e gli atti processuali posti a fondamento della censura
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
è ribadita la preclusione alla deduzione del vizio di motivazione quando vi sia doppia conforme di merito fondata sulle stesse ragioni di fatto
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
art. 14 del contratto audiotel
la Corte di merito, condivisa dalla Cassazione, lo interpreta nel senso che il riscontro di straordinarie punte di traffico autorizza la sospensione dei pagamenti in attesa di chiarimenti, senza che sia necessario accertare preventivamente l’imputabilità delle anomalie
art. 7 del contratto audiotel
viene interpretato come fonte dell’obbligo della società gestore di dotarsi di strumenti idonei alla disconnessione automatica delle chiamate oltre il limite e di evitare effetti di saturazione della rete
art. 18 del contratto audiotel
richiamato dalla ricorrente per contestare il recesso, ma la Corte non entra nel merito della clausola perché il motivo difetta di autosufficienza
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le difese già svolte in appello: occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il motivo si risolve in un non motivo inammissibile.
- Quando si censura l’interpretazione di una clausola contrattuale, la parte deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la motivazione del giudice se ne sia discostata; non è ammissibile contrapporre soltanto una diversa lettura del testo contrattuale.
- Se la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni fattuali poste a base delle due decisioni.
- La deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e omesso; non è sufficiente contestare la valutazione di una consulenza tecnica d’ufficio in quanto tale.
- Nel controllo del traffico contrattualmente regolato, la clausola può legittimare la sospensione dei pagamenti per traffico anomalo o illecito e imporre all’operatore obblighi di disconnessione automatica e di non saturazione della rete, con conseguente rilevanza della mancata collaborazione rispetto ai chiarimenti richiesti dalla controparte.
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