Cassazione Civile, Ordinanza n. 27849/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società debitrice per il pagamento di una somma dovuta in relazione a crediti ceduti. La debitrice ha opposto il decreto deducendo, tra l'altro, la nullità e la simulazione assoluta della cessione del credito, oltre a questioni sulla titolarità effettiva del credito e sulla validità di una ulteriore cessione collegata a rapporti con un istituto di credito. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, accertato la nullità della cessione e condannato la debitrice a pagare al fallimento della cedente. La Corte d'appello ha poi confermato, in sostanza, la condanna al pagamento verso il fallimento, ritenendo che la debitrice potesse far valere la nullità della cessione per evitare il rischio di pagare due volte, e che la cessione fosse inopponibile al fallimento; ha inoltre regolato le spese. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1421 c.c. e applicazione analogica dell'art. 1271 c.c., contestando la legittimazione della debitrice a far valere la nullità della cessione; 2) omessa motivazione sulla notificazione della cessione e sulla tacita accettazione della stessa; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. in tema di causa della cessione; 4) omesso esame di documenti e prove sulla cessione e sulla notifica, nonché mancata ammissione di documentazione in appello ed esibizione dello stato passivo; 5) carenza di motivazione sulla liquidazione delle spese processuali, assumendo che dovessero essere applicati i valori minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società cessionaria, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. In particolare ha affermato che il debitore ceduto, pur estraneo al rapporto tra cedente e cessionario, ha interesse a far valere la nullità del negozio di cessione per evitare di "pagare male" ed essere esposto a un doppio pagamento; ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sulla mancanza di causa della cessione, sufficiente anche per relationem rispetto alla sentenza di primo grado; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'omesso esame delle prove perché diretto a censurare elementi istruttori e non un fatto storico decisivo, e perché non rispettoso dell'onere di specificazione; ha infine ritenuto corretta la liquidazione delle spese secondo i parametri tabellari, senza obbligo di applicare i valori minimi. Il ricorso incidentale condizionato della controparte è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La nullità del contratto può essere rilevata anche dalla parte interessata, e il debitore ceduto può farla valere quando abbia interesse a non pagare indebitamente o due volte.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea applicazione analogica; la Corte non accoglie tale censura e ribadisce la diversa disciplina della posizione del debitore ceduto.
Richiamato nel dibattito sulla notificazione della cessione e sui suoi effetti verso il debitore ceduto.
Citato dalla ricorrente nel confronto tra notifica e accettazione, senza accoglimento della tesi difensiva.
Viene applicato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte reputa infondati i motivi ex nn. 3 e 4 e inammissibile quello ex n. 5.
Invocato per denunciare ultrapetizione o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è respinta.
Richiamato quanto al vizio di motivazione della sentenza; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa per relationem e per autonoma valutazione delle ragioni di fatto e di diritto.
Richiamato in relazione all'inammissibilità delle nuove prove documentali in appello e alla necessità di specifica censura in cassazione.
La Corte conferma il rilievo dell'inammissibilità delle nuove prove documentali in appello, in difetto dei presupposti e di adeguata specificazione in ricorso.
La Corte lo applica al requisito di autosufficienza del ricorso, ritenendo inammissibile la censura che non indica in modo preciso i documenti e il loro contenuto.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di deposito e specificazione degli atti rilevanti.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
La liquidazione delle spese può avvenire entro i parametri tabellari; non è necessario motivare salvo scostamenti ulteriori dai limiti ordinari.
Cita il regime degli interessi richiesti nel giudizio di merito, poi sostituiti dagli interessi al tasso legale in appello.
Massime di principio
- Il debitore ceduto, pur essendo estraneo al rapporto tra cedente e cessionario, può far valere la nullità o l'inesistenza della cessione quando abbia un concreto interesse a evitare un pagamento non liberatorio o il rischio di doppia esecuzione.
- L'accettazione o la notificazione della cessione non attribuiscono al debitore ceduto un potere generale di sindacare la validità della cessione, ma non escludono il suo interesse a contestarla quando deduca di poter pagare non al legittimo titolare.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello mostra di avere esaminato le censure e di condividere, con sufficiente autonomia argomentativa, le ragioni di fatto e di diritto della decisione di primo grado.
- In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già la mera critica a singoli elementi istruttori o a una diversa valutazione delle prove.
- Chi deduce in cassazione l'inammissibilità di prove nuove in appello deve rispettare un rigoroso onere di specificazione, indicando documenti, contenuto, collocazione processuale e decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
- La liquidazione delle spese processuali entro i parametri tabellari è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non richiede una particolare motivazione, salvo che vi sia uno scostamento ulteriore dai valori ordinari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27847/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27848/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27850/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27851/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27852/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →