Cassazione Civile, Ordinanza n. 27850/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un notaio aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, in una controversia relativa alla contestazione di erronea deduzione di ritenute fiscali non versate, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente. Il ricorrente proponeva due motivi: con il primo deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che non avrebbero provveduto al versamento delle ritenute d'acconto; con il secondo deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 4, comma 6-ter, del d.P.R. n. 322/1988. La Corte ha però rilevato preliminarmente che il ricorso era tardivo, perché notificato il 1° marzo 2017 oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c., scaduto il 28 febbraio 2017, rispetto alla sentenza depositata il 30 agosto 2016.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Poiché la sentenza della CTR era stata depositata il 30 agosto 2016, il termine scadeva il 28 febbraio 2017, mentre il ricorso risultava spedito per la notificazione il 1° marzo 2017. La tardività ha assorbito l'esame dei motivi di ricorso. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con ordine di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
individuato come parametro del primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per asserita mancata integrazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
individuato come parametro del secondo motivo, relativo alla dedotta violazione di legge tributaria.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata nella gestione del controllo fiscale e della pretesa impositiva.
art. 4, comma 6-ter d.P.R. n. 322/1988
richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata in relazione agli obblighi connessi alle ritenute e alle dichiarazioni fiscali.
applicato dalla Corte come termine lungo per proporre impugnazione, con conseguente tardività del ricorso notificato oltre la scadenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Cass. Sez. U. 13 gennaio 2006 n. 477
richiamata in relazione alla comunicazione personale del decreto di fissazione dell'adunanza, in ragione della mancata elezione di un nuovo difensore dopo la radiatizione del precedente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la notificazione è eseguita oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., dovendosi avere riguardo alla data di deposito della sentenza impugnata e alla data di spedizione per la notifica.
- La tardività dell'impugnazione preclude l'esame dei motivi di ricorso, anche se formulati come nullità processuali o violazioni di legge sostanziale.
- Quando il difensore risulta non più legittimato e la parte ha ricevuto personalmente la comunicazione del decreto di fissazione dell'adunanza, la mancata nomina di un nuovo difensore non impedisce la prosecuzione del giudizio secondo le regole processuali richiamate dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27846/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27847/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27848/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27849/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27851/2024 del 29/10/2024
- ordinanza_civile · 29 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27852/2024 del 29/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →