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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27850/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un notaio aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, in una controversia relativa alla contestazione di erronea deduzione di ritenute fiscali non versate, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente. Il ricorrente proponeva due motivi: con il primo deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che non avrebbero provveduto al versamento delle ritenute d'acconto; con il secondo deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 4, comma 6-ter, del d.P.R. n. 322/1988. La Corte ha però rilevato preliminarmente che il ricorso era tardivo, perché notificato il 1° marzo 2017 oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c., scaduto il 28 febbraio 2017, rispetto alla sentenza depositata il 30 agosto 2016.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione rispetto al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Poiché la sentenza della CTR era stata depositata il 30 agosto 2016, il termine scadeva il 28 febbraio 2017, mentre il ricorso risultava spedito per la notificazione il 1° marzo 2017. La tardività ha assorbito l'esame dei motivi di ricorso. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con ordine di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    individuato come parametro del primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per asserita mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    individuato come parametro del secondo motivo, relativo alla dedotta violazione di legge tributaria.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata nella gestione del controllo fiscale e della pretesa impositiva.

  • art. 4, comma 6-ter d.P.R. n. 322/1988

    richiamato dal ricorrente quale norma asseritamente violata in relazione agli obblighi connessi alle ritenute e alle dichiarazioni fiscali.

  • art. 327 c.p.c.

    applicato dalla Corte come termine lungo per proporre impugnazione, con conseguente tardività del ricorso notificato oltre la scadenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • Cass. Sez. U. 13 gennaio 2006 n. 477

    richiamata in relazione alla comunicazione personale del decreto di fissazione dell'adunanza, in ragione della mancata elezione di un nuovo difensore dopo la radiatizione del precedente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la notificazione è eseguita oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., dovendosi avere riguardo alla data di deposito della sentenza impugnata e alla data di spedizione per la notifica.
  • La tardività dell'impugnazione preclude l'esame dei motivi di ricorso, anche se formulati come nullità processuali o violazioni di legge sostanziale.
  • Quando il difensore risulta non più legittimato e la parte ha ricevuto personalmente la comunicazione del decreto di fissazione dell'adunanza, la mancata nomina di un nuovo difensore non impedisce la prosecuzione del giudizio secondo le regole processuali richiamate dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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