Cassazione Civile, Ordinanza n. 18657/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva dalla rideterminazione, per l’anno 2015, del canone demaniale marittimo relativo a due concessioni rilasciate a una società per aree a uso turistico-ricreativo nel Comune di Cavallino-Treporti. Il Comune aveva applicato la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 251, l. n. 296/2006, considerando alcuni fabbricati presenti sulle aree come pertinenze demaniali; la società sosteneva invece che quei fabbricati fossero di sua proprietà e promuoveva azione di accertamento del canone dovuto. Il Tribunale aveva escluso la natura pertinenziale demaniale dei fabbricati, mentre la Corte d’appello aveva accolto il gravame dell’amministrazione. In Cassazione la società articolava nove motivi: nullità per extrapetizione; erronea declinatoria di giurisdizione; violazione di norme processuali sulla giurisdizione; plurime censure di falsa applicazione della disciplina sui criteri di calcolo dei canoni demaniali marittimi (art. 3 d.l. n. 400/1993, come modificato dalla l. n. 296/2006); nullità della sentenza per difetto di motivazione; violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia del Demanio segnalava che la società aveva definito la controversia ai sensi dell’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la controversia era stata definita dalla società ricorrente mediante la procedura agevolata prevista dall’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020, applicabile ai procedimenti pendenti concernenti canoni demaniali marittimi. Preso atto della definizione della lite da parte dell’Agenzia del Demanio, la Cassazione ha conseguentemente disposto l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali. È stato inoltre escluso, nel caso di rinuncia/definizione sopravvenuta, il presupposto per il c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di extrapetizione dedotta dalla ricorrente
art. 360, primo comma, nn. 1, 3 e 4, c.p.c.
richiamato come base dei diversi motivi di ricorso per cassazione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato in relazione alla denunciata nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
comma 1, lett. b), nn. 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1
disposizione sui criteri di calcolo dei canoni demaniali marittimi, oggetto delle censure della ricorrente
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 400/1993 nel testo applicabile ai criteri di calcolo dei canoni
art. 1, comma 251, l. n. 296/2006
norma che ha novellato la disciplina dei canoni demaniali marittimi e sulla cui applicazione si concentrava la lite
art. 133, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 104/2010
invocato dalla ricorrente in tema di giurisdizione
richiamato dalla ricorrente nel secondo/terzo motivo in tema di giurisdizione
D.L. n. 104/2020, art. 100, comma 7, conv. in L. n. 126/2020
«Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime ... i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti ... possono essere definiti ... mediante versamento ...»
base normativa della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al c.d. doppio contributo unificato, escluso per sopravvenuta definizione della controversia
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio, il concessionario definisce la controversia mediante una procedura legislativa di definizione agevolata dei canoni demaniali marittimi, il processo di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite esclude la prosecuzione dell’esame dei motivi di ricorso, anche se questi riguardano nullità processuali, giurisdizione o corretta applicazione della disciplina sostanziale sui canoni.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
- Nei procedimenti relativi ai canoni demaniali marittimi, la verifica della corretta applicazione dei criteri di calcolo può diventare irrilevante se il rapporto contenzioso viene estinto per effetto di una sopravvenuta disciplina transattiva-legislativa.
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