LEGGE 3 marzo 2009, n. 18
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, con esecuzione dalla loro entrata in vigore. Istituisce presso la Presidenza del Consiglio l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con compiti di promozione, monitoraggio, studi e programmazione triennale, e modifica la periodicità della relazione sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità.
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell’Osservatorio nazionale
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
La legge autorizza la ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, insieme al relativo Protocollo opzionale. Stabilisce inoltre l’ordine di esecuzione nell’ordinamento interno, così da rendere applicabili i relativi obblighi internazionali dalla rispettiva entrata in vigore.
Ordine di esecuzione e ambito temporale
La Convenzione e il Protocollo acquistano piena ed intera esecuzione in Italia a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, secondo quanto previsto dalle rispettive clausole convenzionali. La norma non introduce un termine finale di applicazione, ma collega l’efficacia interna alla vigenza degli strumenti internazionali.
Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con la finalità di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità in attuazione della Convenzione e dei principi della legge n. 104 del 1992.
L’Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri oppure dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. I componenti sono nominati in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Composizione e funzionamento
La composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio sono demandati a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Il decreto deve assicurare la presenza delle amministrazioni centrali coinvolte nelle politiche per la disabilità, delle regioni e province autonome, delle autonomie locali, degli istituti di previdenza, dell’ISTAT, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle organizzazioni del terzo settore operanti nel campo della disabilità.
La composizione è inoltre integrata con cinque esperti di comprovata esperienza nel settore.
Durata in carica
L’Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la stessa durata.
Compiti dell’Osservatorio
L’Osservatorio svolge funzioni di impulso, monitoraggio e studio, tra cui:
- promuovere l’attuazione della Convenzione e predisporre il rapporto dettagliato sulle misure adottate, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;
- predisporre un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della normativa nazionale e internazionale;
- promuovere la raccolta di dati statistici sulla condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
- predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, prevista dalla legge n. 104 del 1992;
- promuovere studi e ricerche per individuare aree prioritarie di intervento.
Programma di azione triennale
Il programma di azione triennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Si tratta quindi di uno strumento programmatorio centrale per l’indirizzo delle politiche in materia.
Aspetti finanziari e copertura
Per il funzionamento dell’Osservatorio è previsto uno stanziamento annuo di 500.000 euro per gli anni dal 2009 al 2014. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 328 del 2000. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Modifica della relazione periodica sulle politiche per la disabilità
La legge modifica la legge n. 104 del 1992 sostituendo la periodicità annuale della relazione sullo stato di attuazione delle politiche per la disabilità con una cadenza biennale, sempre entro il 15 aprile.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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