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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15437/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi, accolto il primo motivo del ricorso RGN 951/14 ritenendo che la carenza processuale determinasse la nullità del giudizio sin dal primo grado, ha assorbito gli altri motivi, ha cassato le sentenze impugnate e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Vicenza in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese di lite.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava le decisioni di merito per diverse irregolarità processuali e di motivazione: mancata riunione delle cause relative allo stesso periodo d'imposta e fra la società e il socio; litisconsorzio necessario incompleto (la s.a.s. non può rimanere con un unico socio secondo artt. 2272 e 2323 c.c.), con mancanza del contraddittorio nei confronti di tutti i soci; adozione da parte della CTR di motivazione per relationem alla sentenza di primo grado senza autonoma attività cognitiva; omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi (valore della documentazione probatoria, riconoscimento di costi in deduzione, esistenza di maggiori costi o ricavi non dichiarati); violazioni di norme probatorie e tributarie rilevate dall'Agenzia. Sono stati richiamati multipli profili di nullità e error in judicando.

Norme richiamate

  • art. 2272 cod. civ. (n.4) e art. 2323 cod. civ.

    Richiamate per affermare che la società (soprattutto la s.a.s.) non può restare con un solo socio e che la mancata partecipazione di tutti i soci integra una carenza del contraddittorio, rilevante ai fini della nullità del giudizio

  • art. 2308 cod. civ.

    Norma richiamata dalla disciplina delle società e richiamata per ricostruire il regime della s.a.s. e la necessità del contraddittorio verso tutti i soci

  • art. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione agli obblighi di motivazione e alle ipotesi di motivazione per relationem: la Corte censura motivazioni meramente riferite ad altra decisione senza autonoma verifica

  • art. 36 comma 2 n.4 e art. 61 d.lgs. n.546/1992

    Norme del processo tributario richiamate per i doveri di motivazione della CTR e per i criteri del contraddittorio nel giudizio tributario

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3,4,5)

    Fondamento dei motivi di cassazione impugnati (violazione di legge, omessa motivazione, omesso esame di un fatto decisivo); la Corte ha fatto ricorso a tali doglianze per valutare la nullità

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere che la CTR avrebbe dovuto sospendere il ricorso del socio in attesa della decisione sul ricorso nei confronti della società, non essendo collocati separatamente i giudizi correlati

  • artt. 2697, 2710, 2719 cod. civ.

    Norme in materia di onere della prova e presunzioni richiamate per contestare la valutazione delle prove e la fondatezza degli addebiti fiscali relativi a costi e ricavi

  • d.P.R. n.600/1973 (art. 39 comma 1 lett. d) e art. 41-bis)

    Norme tributarie richiamate in relazione ai presupposti e alle modalità di disconoscimento dei costi dedotti e alle sanzioni/accertamenti

  • d.lgs. n.446/1997 (art. 5-bis e art. 25)

    Richiamato in tema di accertamenti e determinazione delle imposte locali/simili, posto a supporto delle censure sull'applicazione delle norme tributarie

  • d.P.R. n.917/1986 (art. 109 comma 4 lett. b))

    Norma richiamata in materia di imposte sui redditi e regole di determinazione fiscale dei componenti negativi e positivi

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017

    Giurisprudenza richiamata sul tema dell'eccesso di formalismo e della inutilità di adempimenti processuali che non incidono sul pieno rispetto del contraddittorio; utilizzata per sostenere il principio che formalità superflue non giustificano dispendio processuale

Massime di principio

  • Se più procedimenti riguardano lo stesso accertamento fiscale e le stesse questioni sostanziali, il giudice d'appello deve valutare la riunione delle cause per evitare decisioni contrastanti e duplicazione del giudizio
  • Nei giudizi contro società di persone (in particolare s.a.s.) è necessario convocare e garantire il contraddittorio di tutti i soci rilevanti: la mancata integrazione del litisconsorzio necessario può determinare la nullità del giudizio
  • La motivazione del giudice d'appello non può limitarsi a un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado: è richiesta una autonoma attività di conoscenza e una motivazione che affronti i punti controversi e decisivi
  • L'omessa valutazione o il mancato esame di fatti decisivi allegati dalle parti (es. documentazione probatoria su costi/ricavi) costituisce vizio idoneo a far pronunciare la cassazione o la rinnovazione del giudizio
  • Quando esistono giudizi collegati tra società e soci, il giudice deve valutare la sospensione o la riunione dei procedimenti per assicurare coerenza e completezza del contraddittorio
  • Errori procedurali che incidono sul rispetto del contraddittorio e sulla composizione processuale (es. mancata partecipazione di soci essenziali) determinano la nullità del giudizio sin dal primo grado e impongono rinvio per nuovo esame

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