Cassazione Civile, Sentenza n. 15439/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione relativo alle imposte ipotecaria e di registro connesso al decreto di esproprio n. 4148/09, contestando (i) l'inammissibilità dell'appello per presunta difformità tra atto notificato e atto depositato; (ii) la necessità di presentare i modelli per la registrazione del decreto di esproprio; (iii) la fondatezza delle sanzioni applicate e l'omesso esame della documentazione prodotta dall'Università che, secondo il ricorrente, dimostrava la regolare richiesta di registrazione e il rifiuto dell'Agenzia; (iv) l'omessa pronuncia su questioni incidentali relative alla carenza motivazionale dell'avviso di liquidazione e all'applicazione di agevolazioni fiscali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e il quinto, ma ha accolto il terzo, il quarto e l'ultimo motivo di ricorso. Ha ritenuto che: (a) la difformità tra atto notificato e atto depositato non determina automaticamente l'inammissibilità se non è sostanziale e non ha leso il diritto di difesa; (b) tuttavia la CTR ha omesso di valutare la documentazione prodotta dall'Università (in particolare le note che attesterebbero la presentazione della richiesta di registrazione e il successivo rifiuto da parte dell'Agenzia) e non ha affrontato alcuni punti essenziali dell'appello incidentale (carenza motivazionale dell'avviso e questioni sulle agevolazioni), non fornendo adeguata motivazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per il riesame, con disposizione sulla liquidazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3
In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei i cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
La Corte ricorda che la norma determina l'inammissibilità solo se la difformità è effettiva e sostanziale; va valutata la concreta incidenza della difformità sul diritto di difesa e sul contraddittorio, non ogni divergenza formale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Richiamato quale norma processuale applicabile all'appello; raccorda l'art. 22 al grado d'appello nel contenzioso tributario e sancisce la possibilità di rilevare d'ufficio l'inammissibilità.
Disposizioni attuative c.p.c., art. 74
La certificazione del cancelliere/segretario sugli atti depositati presuppone un controllo e costituisce presunzione di regolarità che può essere superata solo da elementi contrari; tale attestazione ha valore probatorio fino a querela di falso.
Codice di procedura civile, artt. 115, 116
Norme relative all'attività istruttoria e alla discussione delle cause richiamate nei mezzi di cassazione per contestare la valutazione di fatto e l'applicazione delle regole processuali.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Previsioni di legge che consentono il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per omesso esame di un fatto decisivo o per vizio motivazionale (n.5), invocate dal ricorrente e accolte in parte.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato con riferimento all'omessa pronuncia; obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni rilevanti dedotte dalle parti.
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo ed il minimo di motivazione richiesto; usato per censurare motivazione apparente o insufficiente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa), Parte I, art. 1, comma 5
Norme sulla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari che prevedono un regime agevolato per lo Stato; la Corte chiarisce che tali agevolazioni non si estendono automaticamente alle Università statali.
Legge 9 maggio 1989, n. 168
Richiamata per affermare che le Università statali sono enti pubblici autonomi (non organi dello Stato), con conseguente esclusione dell'assimilazione allo Stato ai fini delle agevolazioni fiscali previste per lo Stato.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 164 (sulla sanatoria)
Richiamati nel contesto della insuscettibilità di sanatoria di alcune forme di invalidità processuali (inammissibilità), con precisazioni sulla necessità di interpretare restrittivamente tali sanzioni.
Massime di principio
- La difformità tra atto notificato e atto depositato davanti alla commissione tributaria costituisce causa di inammissibilità solo se è sostanziale e ha impedito la comprensione del petitum o della causa petendi o comunque ha leso il diritto di difesa; differenze meramente formali non devono essere sanzionate con l'inammissibilità.
- La certificazione del cancelliere/segretario sull'indice degli atti depositati produce una presunzione di regolarità che può essere superata solo da prove contrarie; detta attestazione ha valore probatorio fino a querela di falso.
- Il principio di strumentalità e di proporzionalità delle forme processuali impone che le sanzioni formali (soprattutto quelle 'forti' come l'inammissibilità) siano applicate restrittivamente e solo quando la forma sia essenziale alla tutela del contraddittorio.
- L'omesso esame di documenti prodotti dalle parti o l'omessa pronuncia su questioni incidentali decisive costituiscono vizio rilevante ai fini della cassazione e comportano il rinvio per nuovo esame se il fatto è decisivo per la controversia.
- La motivazione del giudice di merito deve esporre il quadro probatorio e il percorso logico-giuridico; affermazioni apodittiche o prive di argomentazione espongono la decisione a censura per motivazione apparente o insufficiente.
- Le Università statali, in quanto enti pubblici autonomi (legge n.168/1989 e giurisprudenza consolidata), non sono assimilabili automaticamente allo Stato ai fini dell'applicazione di agevolazioni fiscali riservate allo Stato.
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