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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15500/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo (n. 1897/2016) che aveva rigettato l'appello principale della ricorrente e parzialmente accolto l'appello incidentale di Politi Gaetano. Lamentate sei censure: 1) violazione art. 81 c.p.c. per presunta carenza di legittimazione attiva di Politi Gaetano; 2) errata interpretazione degli artt. 832, 817, 818, 1363 c.c. e delle clausole dell'atto di divisione del 1910 circa l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra la cappella e altre porzioni; 3) errata valutazione sull'usucapione delle porzioni annesse alla proprietà esclusiva della ricorrente e, al contrario, accoglimento della domanda di ripristino dello stato dei luoghi da parte di Politi Gaetano; 4) erroneo rigetto della domanda subordinata di divisione (anche con conguaglio) delle porzioni immobiliari ai sensi degli artt. 1111, 1112 e 720 c.c.; 5) mancato riconoscimento del quadro come pertinenza della cappella (artt. 817 e 818 c.c.); 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver posto a carico della ricorrente le spese del giudizio di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha dichiarato inammissibile o infondati i diversi motivi: sul profilo della legittimazione (art. 81 c.p.c.) ha ricordato che ai fini della legittimazione è sufficiente l'allegazione della posizione soggettiva e che la prova della titolarità attiene al merito; sulla pertinenzialità e sull'interpretazione della divisione del 1910 la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua ritenendo che alcune parti (pozzo, chiesetta, sacrestia, passaggio) fossero destinate a rimanere in comune e dunque non configurabili come pertinenze della proprietà esclusiva della ricorrente; sull'usucapione ha ritenuto carente la prova del possesso esclusivo, pacifico e incontestato per il periodo richiesto; sulla divisibilità ha confermato che il vincolo di destinazione risultante dalla divisione del 1910 può impedire la divisione giudiziale ex art. 1112 c.c.; sul quadro la censura è stata ritenuta generica e priva di elementi probatori a sostegno della pertinenzialità; infine la decisione sulle spese è stata confermata applicando la regola della soccombenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti (liquidate in € 3.200 per ciascuna), e la Corte ha dato atto della possibile obbligazione al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione ad agire si verifica sulla base delle sole allegazioni delle parti; non è richiesto che l'attore provi immediatamente la titolarità del diritto, che è questione di merito e di prova.

  • art. 2697 c.c.

    Riparto dell'onere della prova: spetta al soggetto che deduce la titolarità del diritto dimostrarne gli elementi costitutivi; la contestazione non trasferisce l'onere probatorio al convenuto.

  • artt. 817 e 818 c.c.

    Principi relativi alla pertinenza: la qualifica di pertinenza richiede prova del rapporto di servizio duraturo e funzionale tra il bene principale e quello accessorio; in assenza di elementi probatori specifici la pertinenzialità non può essere riconosciuta.

  • art. 832 c.c.

    Norma richiamata nel quadro dell'interpretazione della destinazione dei beni nella divisione del 1910; la Corte ha ritenuto che le clausole del regolamento divisorio delineassero beni comuni destinati a un uso comune.

  • art. 1111, art. 1112 c.c.

    In tema di scioglimento della comunione: l'art. 1112 c.c. impedisce la divisione giudiziale nel caso in cui l'assegnazione in proprietà esclusiva ad uno dei condividenti comporti la cessazione dell'uso cui il bene è destinato; tale limite opera con riferimento allo scioglimento giudiziale, e il giudice del merito valuta la concreta divisibilità in base agli atti e alla destinazione.

  • art. 1158 c.c., art. 1142 c.c.

    Norme in materia di prescrizione e possesso (richiamate nei motivi relativi all'usucapione): la Corte ha ritenuto che mancassero elementi probatori idonei a dimostrare il possesso esclusivo, pacifico, continuo e nella delimitazione richiesta per l'usucapione.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola sulla liquidazione delle spese di lite: il giudice di merito ha applicato la regola generale della soccombenza; in sede di legittimità la decisione è stata confermata.

  • art. 13, comma 1-quater e 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire si valuta sulle sole allegazioni: non è richiesta la prova anticipata della titolarità del diritto in sede di ammissione dell'azione.
  • Il riparto dell'onere della prova rimane in capo a chi deduce un diritto (art. 2697 c.c.); la mera contestazione del convenuto non vale a sua volta come prova contraria.
  • Le clausole di un atto di divisione (anche antico) possono imporre vincoli di destinazione che impediscono la divisione giudiziale: il giudice del merito valuta la concreta divisibilità e la destinazione d'uso dei beni.
  • Per far valere l'usucapione occorre provare il possesso esclusivo, continuo, pacifico e la delimitazione chiara dell'oggetto; affermazioni generiche di possesso ultraventennale non sono sufficienti.
  • La qualificazione di un bene come pertinenza richiede elementi probatori specifici che dimostrino il rapporto di servizio e destinazione tra i beni; deduzioni generiche sono inammissibili in Cassazione.
  • Le valutazioni di fatto e di credibilità dei testimoni sono rimessi al giudice di merito e non sono rivedibili in sede di Cassazione se motivate; il ricorso non può assumere la forma di un nuovo esame del merito.
  • Le spese seguono la regola della soccombenza; in caso di rigetto del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese di legittimità e ad eventuali contributi unificati aggiuntivi.

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