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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15547/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unicredit aveva chiesto equa riparazione per la presunta irragionevole durata di una procedura fallimentare (fallimento Campari sistemi industriali s.r.l., aperto nel 1997 e chiuso nel 2016, durata circa 19 anni). La Corte d'appello di Torino aveva dichiarato il ricorso per equa riparazione inammissibile perché, a suo avviso, il termine breve di 15 giorni per reclamare il decreto di chiusura doveva considerarsi decorso in quanto il decreto era stato annotato nel registro delle imprese (9.4.2016) e da tale annotazione sarebbe corso il termine per il reclamo e quindi il semestrale per la domanda Pinto. Unicredit contestava che l'annotazione nel registro delle imprese non equivalga a comunicazione alle parti ammesse al passivo (creditori) e che per i creditori ammessi al passivo dovesse, invece, trovare applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., valutando quale testo applicabile ratione temporis (uno o sei mesi) in base alla data di apertura del fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Unicredit. Ha affermato che i creditori ammessi al passivo sono "parti" della procedura fallimentare e non "terzi", per cui la presunzione assoluta di conoscenza degli atti annotati nel registro delle imprese (art. 2193 c.c., comma 2) non opera nei loro confronti. Ne consegue che l'annotazione del decreto di chiusura del fallimento nel registro delle imprese non è idonea a far decorrere il termine breve di 15 giorni per il reclamo avverso tale decreto nei confronti dei creditori ammessi al passivo. Inoltre la Corte ha stabilito che, per determinare quale versione dell'art. 327 c.p.c. (termine lungo: sei mesi o un anno) si applichi ratione temporis, occorre fare riferimento alla data di apertura del fallimento (non alla data del subprocedimento di chiusura né alla data di ammissione del singolo creditore). Di conseguenza l'impugnato decreto della Corte d'appello di Torino è stato cassato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in altra composizione, che dovrà applicare i principi enunciati e regolare le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 89/2001 (legge Pinto), art. 4

    Stabilisce il termine per la domanda di equa riparazione (termine breve di sei mesi dalla data in cui il ricorrente può considerare concluso il processo). La Corte ha ricollegato la decorrenza del termine Pinto alla definizione dei termini di impugnazione del decreto di chiusura, escludendo che l'annotazione nel registro faccia decorrere il termine nei confronti dei creditori ammessi.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, par. 1

    Richiamata dalla ricorrente come parametro sovranazionale relativo al diritto a un processo equo e alla ragionevole durata del processo; la Corte ha valutato la questione anche alla luce di tali principi.

  • Protocollo addizionale n. 1 CEDU, art. 1

    Richiamato come riferimento ai diritti patrimoniali e alla tutela giurisdizionale; usato dalla ricorrente per contestare la perdita di tutela causata dalla lunga durata del fallimento.

  • Costituzione, artt. 111 e 117

    Art. 111 (garanzia del giusto processo) e art. 117 (vincolo di conformità alle convenzioni internazionali) posti a supporto dell'argomentazione sulla ragionevole durata del processo e sui rimedi.

  • Legge fallimentare (R.D. 16/03/1942, n. 267), art. 119

    Regola il procedimento di chiusura del fallimento e i rimedi avverso il decreto di chiusura; la Corte ha interpretato che il termine breve di 15 giorni per il reclamo, nella versione pertinente ratione temporis, non decorre per i creditori ammessi dal momento dell'annotazione nel registro delle imprese.

  • Legge fallimentare, art. 17, comma primo

    Richiamata tra le norme rilevanti in materia fallimentare nell'impugnazione e nella disciplina dei diritti dei creditori ammessi.

  • Codice civile, art. 2193, comma 2

    Prevede la presunzione assoluta di conoscenza degli atti annotati nel registro delle imprese a favore dei "terzi". La Corte ha precisato che tale presunzione non opera nei confronti dei creditori ammessi al passivo, perché questi sono parti della procedura.

  • Codice di procedura civile, art. 327

    Stabilisce il termine lungo per l'impugnazione (testo è stato modificato nel tempo: originariamente un anno, poi sei mesi). La Corte ha deciso che per stabilire quale versione si applichi si deve guardare alla data di apertura del fallimento (applicabile ratione temporis).

  • Codice di procedura civile, art. 155, comma 5

    Regola la proroga dei termini quando la scadenza cade di sabato; usata per dichiarare tempestivo il ricorso per cassazione spedito il lunedì successivo.

  • Legge n. 69/2009, art. 58, comma 1

    le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile ... si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore

    Norma di regola di applicazione temporale delle modifiche al codice: la Corte ha richiamato questa norma per affermare che la versione di art. 327 c.p.c. applicabile si valuta con riferimento alla data di apertura del fallimento.

  • Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5

    Modifiche alla disciplina processuale e fallimentare rilevanti ratione temporis; la Corte ha valutato l'applicabilità delle modifiche al caso concreto in relazione alla data di apertura del fallimento.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 279/2010

    Ha inciso sull'interpretazione dell'art. 119 l.f.; la Corte di Cassazione ha tenuto conto dell'esito di quella pronuncia nel ritenere che l'annotazione nel registro non equivalga a comunicazione ai creditori ammessi.

  • Legge n. 87/1953, art. 30 comma terzo

    Richiamata tra le norme citate; la Corte ha esaminato anche precedenti norme processuali relative alla pubblicità e conoscibilità degli atti.

Massime di principio

  • I creditori ammessi al passivo fallimentare sono "parti" del procedimento fallimentare e non possono essere considerati "terzi" ai fini della presunzione di conoscenza degli atti annotati nel registro delle imprese (art. 2193 c.c.).
  • L'annotazione nel registro delle imprese del decreto di chiusura del fallimento non equivale a comunicazione idonea a far decorrere il termine breve di 15 giorni per il reclamo nei confronti dei creditori ammessi al passivo; dunque tali creditori possono far valere i termini ordinari (art. 327 c.p.c.) per impugnare.
  • Per stabilire quale versione del termine lungo (sei mesi o un anno) sia applicabile ratione temporis occorre fare riferimento alla data di apertura del fallimento (data della sentenza di apertura), e non alla data di apertura del sub-procedimento di chiusura né alla data di ammissione del singolo creditore al passivo.
  • Per la valutazione dell'ammissibilità di una domanda Pinto correlata a un procedimento fallimentare di lunga durata è essenziale verificare: a) se il ricorrente fosse parte ammessa al passivo (cd. "parte") o un terzo; b) la data di apertura del fallimento per determinare il testo di art. 327 c.p.c. applicabile; c) la data di definitiva conoscenza/impugnabilità del decreto rispetto alla posizione del creditore.
  • In sede pratica, prima di dichiarare tardiva una domanda di equa riparazione collegata a un decreto di chiusura del fallimento, controllare la modalità di comunicazione/annotazione del decreto e lo status del ricorrente (parte ammessa o terzo) e applicare la regola di retrodatazione/irretroattività delle modifiche normative (art. 58 l. 69/2009).
  • La Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale più recente che privilegia uniformità e semplificazione: per tutti i creditori ammessi al passivo si prende come riferimento unico la data di apertura del fallimento per determinare la disciplina temporale applicabile.

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