Cassazione Civile, Sentenza n. 15578/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia che, dopo nuova CTU, ha riformato parzialmente il primo grado riconoscendo all'appaltatore il diritto al saldo del compenso contrattuale (saldo pari a euro 84.914,50 dedotto e compensato parzialmente con la condanna al rimborso del costo dei lavori di eliminazione dei vizi) e liquidando a favore della committente una penale ridotta. Con cinque motivi Squadroni deduce: (1) violazione degli artt. 1665 c.c., 116 c.p.c. e 1322 c.c. perché l'appaltatore non avrebbe diritto al prezzo se le opere sono affette da vizi tali da renderle totalmente inutilizzabili; (2) omesso esame di fatto decisivo (art. 360 n.5 c.p.c.) circa la totale inutilizzabilità e rischio sismico dell'intero fabbricato; (3) violazione e falsa applicazione di clausole contrattuali e vizio nella liquidazione della penale per ritardo (art. 116 c.p.c. richiamato); (4) mancata pronuncia sul risarcimento per perdita del contributo dovuta al sottodimensionamento dell'immobile (contestata rinuncia in primo grado); (5) erronea inammissibilità della richiesta di risarcimento per mancato contributo sismico relativo alla non valorizzazione delle particolarità storico-documentali dell'immobile. Parallelamente i resistenti hanno proposto ricorso incidentale con due motivi diretti a censurare la valutazione del costo dei lavori (ampiezza dei solai da rifare) e la dedotta eccedenza nella liquidazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Motivazioni principali: i primi due motivi della ricorrente (diritto al compenso e omesso esame) sono infondati perché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, pur sussistendo vizi, non risultava provata l'inidoneità totale dell'opera e che negare il compenso all'appaltatore, pur condannandolo a rifondere il costo dei lavori di ripristino, avrebbe determinato un'ingiustificata locupletazione della committente; la giurisprudenza prevede che, in caso di risoluzione per totale inidoneità, il risarcimento è la differenza tra costo del rifacimento e quanto dovuto all'appaltatore, quindi non è arbitrario riconoscere il compenso dovuto per le opere eseguite. Il motivo relativo alla penale è inammissibile nella parte in cui invoca violazioni contrattuali (censura impropria in cassazione) e, in ogni caso, la Corte d'appello ha correttamente limitato la penale al periodo in cui il rapporto era ancora vivo (richiamato art. 1453, comma 3 c.c.). I motivi che lamentavano omissioni sul sindacare di domande di danno sono anch'essi inammissibili o prive di specificità e pertinenza probatoria. Quanto ai ricorsi incidentali, sono stati respinti: era corretta la valutazione secondo cui i ricorrenti non avevano sollevato in appello questioni sulla sussistenza dei vizi (coperte da giudicato interno) e, quindi, non potevano rimettere decisamente in discussione la quantificazione in cassazione. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti; è disposta la possibilità di versamento integrativo del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Riferito al contenuto dell'appalto e alle obbligazioni dell'appaltatore in relazione ai vizi; la Corte ha valutato le conseguenze dei vizi senza ritenere provata l'inidoneità totale dell'opera.
Richiamato in relazione alla responsabilità per difetti dell'opera; i ricorrenti incidentali sostenevano che la quantificazione del danno fosse eccedente, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalle considerazioni sul giudicato interno e dalla mancata contestazione specifica in appello.
Richiamato dalla Corte d'appello e dalla Cassazione per affermare che, in caso di recesso o risoluzione del contratto, spetta comunque all'appaltatore il compenso per le opere eseguite; tale principio ha sorretto la decisione di non annullare del tutto il diritto al compenso.
Interpretato nel senso che la possibilità di chiedere l'adempimento o risolvere il contratto fissa il limite temporale per l'applicazione della clausola penale: la penale per ritardo opera fino al momento in cui il rapporto contrattuale è ancora in vita.
Richiamato in vari motivi: la Corte osserva che molte censure di merito sulle valutazioni probatorie o su clausole contrattuali non sono sindacabili con il ricorso per cassazione che è rimesso alla verifica di diritto.
Invocato dalla ricorrente per omesso esame di fatto decisivo (n.5) e per violazione di norme (n.3); la Corte ha dichiarato il motivo relativo all'omesso esame infondato e altri motivi inammissibili per difetto di specificità o per erronea prospettazione di questioni di merito.
art. 345 comma 3 cod. proc. civ.
Richiamato nel ricorso incidentale in ordine ai limiti della comparazione e specificità dei motivi di impugnazione: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non avessero formulato in appellate censure specifiche suscettibili di essere riesaminate in Cassazione.
art. 23 comma 8-bis d.l. 137/2010 (conv. legge 176/2010)
Norma processuale richiamata per giustificare la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, essendo mancata richiesta di discussione.
Massime di principio
- Se l'opera presenta vizi, il committente può ottenere il risarcimento del costo per l'eliminazione dei difetti; tuttavia il rifiuto totale di riconoscere il compenso all'appaltatore può essere escluso quando ciò determinerebbe un'ingiustificata locupletazione del committente (va valutata la situazione patrimoniale complessiva).
- In caso di risoluzione per inidoneità dell'opera il risarcimento cui ha diritto il committente è, secondo costante giurisprudenza, la differenza fra il costo del rifacimento e quanto dovuto all'appaltatore, non automaticamente l'intero costo del rifacimento.
- La clausola penale per ritardo è applicabile solo fino al momento in cui il contratto è ancora in vita; una volta manifestata la volontà di risolvere il contratto il periodo successivo non può essere coperto dalla penale per ritardo.
- In cassazione non sono ammissibili censure di merito che implichino la rimessione alla valutazione delle prove o la mera violazione di clausole contrattuali: il ricorso deve denunciare violazioni di diritto specifiche e motivate.
- Se una questione sulla sussistenza dei vizi è ormai coperta da giudicato interno (non contestata dalle parti in un grado), non può essere riaperta nel giudizio d'appello o in cassazione salvo che emergano elementi nuovi adeguatamente evocati e motivati.
- Le richieste di risarcimento formulate per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili se non rispettano i limiti processuali; chi impugna deve indicare chiaramente dove e quand'esse sono state proposte nei precedenti atti.
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