Cassazione Civile, Ordinanza n. 26233/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell'Umbria che, confermando il primo grado, aveva accolto l'impugnazione della contribuente contro una cartella di pagamento IRES per l'anno d'imposta 2013, emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 a seguito del disconoscimento della detassazione ambientale c.d. "Tremonti ambiente" per l'acquisto di un impianto fotovoltaico nel 2010. Con il primo motivo l'Ufficio denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, dell'art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 e delle norme attuative ministeriali, sostenendo che il presupposto dell'agevolazione dovesse essere riferito a un periodo d'imposta diverso e anteriore rispetto a quello in cui era stato dichiarato. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque erronea, in relazione agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e norme del processo tributario, perché la CTR avrebbe fatto riferimento a una normativa inconferente, creando discontinuità tra fatti di causa e disciplina applicata. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha però comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione ex art. 5 L. n. 130/2022, depositando domanda e prova del pagamento; l'Agenzia non ha svolto opposizioni né risulta diniego erariale.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 5 L. n. 130/2022: soccombenza integrale dell'Agenzia nei due gradi di merito e valore della lite entro il limite previsto. Non essendo stata proposta istanza di trattazione dall'Ufficio entro il termine rilevante e non risultando un diniego dell'Amministrazione finanziaria, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza statuire sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate secondo il meccanismo della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
norma invocata dall'Ufficio come base dell'agevolazione fiscale disconosciuta; nel ricorso si controverteva sulla corretta individuazione del periodo d'imposta cui riferire il presupposto dell'investimento ambientale.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
richiamato dall'Agenzia in combinato disposto con la disciplina agevolativa e con le norme sul rimborso/dichiarazione integrativa.
art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dall'Agenzia in combinato disposto con la disciplina della dichiarazione integrativa e del rimborso.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
base del controllo automatizzato che aveva condotto all'emissione della cartella di pagamento impugnata.
Le controversie tributarie... sono definite, a domanda... previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia
consente la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione nei casi previsti; la Corte ha applicato tale disciplina dichiarando estinto il processo per intervenuta definizione.
richiamato come forma del provvedimento conclusivo da assumere a seguito della definizione agevolata.
art. 16, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato ai fini della determinazione del valore della controversia.
art. 5, comma 12, L. n. 130/2022
in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine ... il processo è dichiarato estinto
la Corte ha fatto applicazione della previsione estintiva, rilevando la mancanza di opposizione e l'intervenuta domanda di definizione.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato nel secondo motivo di ricorso come parametro della censura di motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso per dedurre vizio motivazionale.
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione al requisito della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel secondo motivo di ricorso quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel secondo motivo di ricorso nel quadro delle regole del processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di violazione di legge nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per la censura di nullità della sentenza nel secondo motivo.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria pendente in cassazione rientra nell'ambito applicativo della definizione agevolata prevista dalla legge speciale e il contribuente deposita domanda e prova del pagamento, il processo va dichiarato estinto se non interviene un tempestivo atto di trattazione e non risulta diniego dell'Amministrazione.
- La verifica dei presupposti della definizione agevolata richiede il controllo della soccombenza dell'Agenzia nei precedenti gradi di merito e del valore della lite entro la soglia normativa.
- La sopravvenuta definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, rendendo inutile la decisione nel merito delle censure di violazione di legge o di nullità della sentenza impugnata.
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