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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26233/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell'Umbria che, confermando il primo grado, aveva accolto l'impugnazione della contribuente contro una cartella di pagamento IRES per l'anno d'imposta 2013, emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 a seguito del disconoscimento della detassazione ambientale c.d. "Tremonti ambiente" per l'acquisto di un impianto fotovoltaico nel 2010. Con il primo motivo l'Ufficio denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, dell'art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 e delle norme attuative ministeriali, sostenendo che il presupposto dell'agevolazione dovesse essere riferito a un periodo d'imposta diverso e anteriore rispetto a quello in cui era stato dichiarato. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque erronea, in relazione agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e norme del processo tributario, perché la CTR avrebbe fatto riferimento a una normativa inconferente, creando discontinuità tra fatti di causa e disciplina applicata. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente ha però comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione ex art. 5 L. n. 130/2022, depositando domanda e prova del pagamento; l'Agenzia non ha svolto opposizioni né risulta diniego erariale.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ricorrendone i presupposti soggettivi e oggettivi indicati dall'art. 5 L. n. 130/2022: soccombenza integrale dell'Agenzia nei due gradi di merito e valore della lite entro il limite previsto. Non essendo stata proposta istanza di trattazione dall'Ufficio entro il termine rilevante e non risultando un diniego dell'Amministrazione finanziaria, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza statuire sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate secondo il meccanismo della definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria pendente in cassazione rientra nell'ambito applicativo della definizione agevolata prevista dalla legge speciale e il contribuente deposita domanda e prova del pagamento, il processo va dichiarato estinto se non interviene un tempestivo atto di trattazione e non risulta diniego dell'Amministrazione.
  • La verifica dei presupposti della definizione agevolata richiede il controllo della soccombenza dell'Agenzia nei precedenti gradi di merito e del valore della lite entro la soglia normativa.
  • La sopravvenuta definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, rendendo inutile la decisione nel merito delle censure di violazione di legge o di nullità della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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