Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasceva da un rapporto di appalto di servizi di custodia e gestione di archivi amministrativi e sanitari, proseguito di fatto oltre la scadenza contrattuale. La società poi fallita chiedeva, prima in bonis e poi tramite la curatela, il pagamento dell’indennizzo per le prestazioni eseguite in favore dell’azienda sanitaria, invocando l’azione di arricchimento senza causa. Il tribunale aveva escluso la cessazione della materia del contendere per un asserito accordo transattivo, aveva accertato l’esecuzione delle prestazioni e condannato l’azienda sanitaria al pagamento di una somma a titolo di indebito arricchimento. La corte d’appello, invece, ritenendo intervenuta una transazione scritta tra le parti prima del fallimento, aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Il fallimento ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, poiché l’appello aveva investito solo la sentenza definitiva e non la precedente sentenza non definitiva, né vi era stata riserva di impugnazione; 2) violazione del giudicato interno e degli artt. 2909 c.c., 324, 340, 342 c.p.c. e norme sulle sentenze non definitive, sostenendo che la mancata impugnazione della statuizione della sentenza non definitiva aveva cristallizzato l’esclusione della transazione e impediva di rimettere in discussione la questione; 3) censure ulteriori sulla quantificazione dell’indennizzo e sulla validità della transazione, poi ritenute in parte inammissibili e in parte assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte assorbito, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’azienda sanitaria avverso la sentenza definitiva di primo grado. Ha quindi condannato l’azienda sanitaria al rimborso delle spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che l’appello fosse diretto soltanto contro la sentenza definitiva, mentre le questioni decisive sulla transazione erano state decise con la sentenza non definitiva, mai impugnata né gravata da riserva di appello: si era pertanto formato un giudicato interno che precludeva alla corte territoriale di riesaminare la validità ed efficacia della transazione e di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
costituisce il fondamento della pretesa di pagamento per le prestazioni rese in assenza di un valido titolo contrattuale attuale, in termini di indebito arricchimento della controparte.
la sentenza deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; l’omessa pronuncia su una specifica eccezione processuale integra vizio denunciabile in cassazione.
l’appello deve investire specificamente i capi della decisione impugnata; se non colpisce la sentenza non definitiva che ha deciso la questione preclusiva, la censura è inammissibile.
in assenza di riserva di impugnazione, la sentenza non definitiva non impugnata è suscettibile di passare in giudicato interno.
richiamato quale norma sulle modalità di impugnazione delle sentenze non definitive e sulla riserva di appello.
richiamato in relazione alla disciplina della riserva e dell’impugnazione delle sentenze non definitive.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile e impedisce la riedizione della questione definitivamente decisa.
la mancata impugnazione della sentenza non definitiva ne determina il passaggio in giudicato formale e preclude il riesame della questione decisa.
consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di perfezionamento della transazione, ma le relative censure sono state assorbite.
richiamato dalla parte ricorrente per dedurre la nullità della transazione, ma la censura è stata assorbita.
art. 16 r.d. 2440/1923
richiamato dalla parte ricorrente in tema di forma dell’accordo con la pubblica amministrazione, ma senza esame nel merito per assorbimento.
art. 17 r.d. 2440/1923
richiamato dalla parte ricorrente in tema di forma dell’accordo con la pubblica amministrazione, ma senza esame nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- La sentenza non definitiva che decida una questione pregiudiziale o preliminare di merito, se non viene impugnata né con appello immediato né con riserva di impugnazione, passa in giudicato interno e non può essere successivamente rimessa in discussione nell’impugnazione contro la sentenza definitiva.
- Il giudicato interno copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, sicché preclude il riesame di questioni e presupposti logici indispensabili già risolti dalla sentenza non definitiva.
- L’appello deve investire specificamente il capo della decisione effettivamente impugnato; se il gravame è diretto soltanto contro la sentenza definitiva, non è ammissibile utilizzare l’impugnazione per contestare statuizioni già consolidate della sentenza non definitiva.
- Quando il quadro fattuale è ormai completo e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, dichiarando l’inammissibilità dell’appello precluso dal giudicato interno.
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