Cassazione Civile, Ordinanza n. 26151/2023 del 08/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di concessione/appalto per la costruzione di parcheggi sotterranei e sottopassaggi. La società poi fallita, facente parte di un'ATI affidataria dei lavori, aveva agito per ottenere dalla stazione appaltante il pagamento, pro quota, di somme indicate in riserve della relazione finale di collaudo. In particolare: (1) chiedeva il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti per il ritardo o la mancata prestazione da parte del Comune della fideiussione promessa a garanzia di un mutuo acceso per finanziare i lavori; (2) chiedeva altresì il ristoro per il ritardato pagamento degli acconti mensili previsti dalla convenzione. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande e la Corte d'appello aveva confermato, per quanto qui rileva, il riconoscimento dei danni per la mancata fideiussione e la condanna per i ritardi nei pagamenti. In Cassazione il Comune ha proposto quattro motivi: primo, violazione degli artt. 2697 c.c., 61 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse supplito alla mancanza di prova del danno facendo indebitamente leva sulla CTU; secondo, violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. e 115 c.p.c., contestando la liquidazione equitativa del lucro cessante nella misura del 10% delle somme che si assumevano non disponibili; terzo, violazione degli artt. 1224 e 2697 c.c., 112 e 342 c.p.c., per l'asserito omesso esame della censura sull'indebito cumulo di rivalutazione monetaria e interessi; quarto, violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., 1194 c.c. e 35 d.P.R. 1063/1962, per avere la Corte d'appello ritenuto non specificamente impugnata la condanna al pagamento di € 1.434.490,90 per ritardato pagamento degli acconti mensili con interessi moratori, nonostante la relativa censura fosse stata dedotta in appello.
La decisione
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ritenuto infondato il primo e il secondo profilo, ma fondati il terzo e il quarto. Ha precisato che l'appello, per essere specifico, non richiede formule sacramentali, ma deve individuare chiaramente i capi e i punti contestati con le relative ragioni; nel caso concreto, dagli atti riportati risultava che il Comune aveva effettivamente censurato in appello sia l'indebito cumulo tra rivalutazione e interessi sulla liquidazione del danno per la mancata fideiussione, sia la condanna per gli interessi moratori sui ritardati acconti mensili. La Corte d'appello, omettendo di esaminare tali censure, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., con nullità della sentenza sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la prova del danno non può essere surrogata dalla sola consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza tecnica è ausilio al giudice e non mezzo per dispensare la parte dall'onere di prova.
Il giudice deve porre a base della decisione le prove ritualmente acquisite; i motivi di ricorso lamentano un uso improprio delle risultanze peritali.
La liquidazione equitativa del danno è richiamata con riferimento al lucro cessante; la Corte la considera utilizzabile solo a fronte di un danno provato nella sua esistenza.
Richiamato in relazione agli interessi e al loro cumulo con la rivalutazione monetaria.
L'omesso esame di censure ritualmente formulate integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni della censura, senza formalismi, ma con sufficiente specificità.
Richiamato in via interpretativa come norma affine all'art. 342 c.p.c. sulla specificità dei motivi di appello.
Nel procedimento di esame contabile il consulente può acquisire documenti necessari nei limiti dell'incarico e del contraddittorio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici e non riportano i passi essenziali della relazione peritale su cui si fondano le censure.
art. 35 d.P.R. 1063/1962
Censurato il suo richiamo per la liquidazione degli interessi moratori sui ritardi nei pagamenti degli acconti.
L. n. 2248 del 1865, all. F, art. 345
Richiamato nel ricorso e nella sentenza come riferimento al criterio di liquidazione del danno, ma il testo non consente di stabilire con precisione da chi fosse stato utilizzato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure che investono la motivazione della liquidazione del danno devono essere specifiche e autosufficienti: occorre indicare e riportare i passaggi decisivi degli atti e, se del caso, della consulenza tecnica su cui si fonda la decisione impugnata.
- La consulenza tecnica d'ufficio ha funzione ausiliaria e valutativa, ma non può sostituire la prova mancante del fatto costitutivo del diritto al risarcimento.
- La liquidazione equitativa del lucro cessante presuppone che il danno sia provato almeno nella sua esistenza; l'equità opera sul quantum, non sull'an.
- In tema di inadempimento contrattuale, la rivalutazione monetaria e gli interessi non possono essere cumulati in modo apodittico e indistinto per le medesime poste di danno, dovendosi evitare duplicazioni risarcitorie.
- L'appello è specifico quando individua chiaramente il capo impugnato e le ragioni della censura, anche senza formule sacramentali; il giudice d'appello deve esaminare le censure ritualmente proposte, altrimenti la sentenza è nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c.
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