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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26152/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dalla procedura fallimentare per ottenere la restituzione di un locale adibito a ricovero barche e il pagamento delle somme dovute per il suo utilizzo, sostenendo che la detenzione del bene fosse senza titolo. La convenuta ha resistito deducendo di aver posseduto il bene sin dal 1982 e ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione, poi accolta in primo grado e confermata in appello. In cassazione il fallimento ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il marito della resistente era amministratore unico della società sin dal 1982, circostanza che avrebbe dovuto escludere un possesso uti domina e far ritenere l'occupazione mera tolleranza o detenzione; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 42 e 45 l. fall., sostenendo che l'usucapione non fosse opponibile al fallimento se non già perfezionata prima della dichiarazione di fallimento, mentre nel caso concreto il possesso era iniziato nel 1982 e il fallimento era stato dichiarato nel 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva omesso di esaminare la circostanza relativa alla qualità di amministratore del marito della resistente, ma l'aveva considerata e giudicata irrilevante ai fini dell'esclusione del possesso utile ad usucapionem, rilevando soprattutto la mancanza di prova dell'abuso o della tolleranza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione dell'inopponibilità dell'usucapione al fallimento non risultava trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente allegata come dedotta nei gradi di merito; la censura era quindi nuova. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'apertura della procedura concorsuale non interrompe di per sé il possesso utile all'usucapione, interruzione che può derivare solo dall'azione del curatore per il recupero del bene. Il fallimento è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è escluso quando il fatto storico dedotto sia stato in realtà preso in considerazione dal বিচারice di merito, anche se poi ritenuto irrilevante

  • art. 42 l. fall.

    non è norma che, da sola, interrompe il possesso utile ad usucapionem o rende inammissibile l'usucapione opposta al fallimento

  • art. 45 l. fall.

    la dichiarazione di fallimento e i suoi effetti non interrompono automaticamente il decorso del possesso ad usucapionem

  • art. 88 l. fall.

    la trascrizione della sentenza di fallimento è inidonea, di per sé, a interrompere il tempo per l'acquisto della proprietà per usucapione

  • art. 1165 c.c.

    l'interruzione del possesso richiede l'azione del curatore finalizzata al recupero del bene secondo le forme previste per l'interruzione del possesso

  • art. 1167 c.c.

    richiamato unitamente all'art. 1165 c.c. quale parametro per l'interruzione del possesso da parte del curatore

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la parte ricorrente ha depositato memoria nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato richiamata nel provvedimento

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico invocato dal ricorrente sia stato effettivamente valutato dal giudice di merito, ancorché ritenuto non idoneo a mutare l'esito della controversia.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongono accertamenti di fatto non emergenti dalla sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri e indichi specificamente di averle già dedotte nei precedenti gradi di merito.
  • In tema di usucapione, l'apertura della procedura fallimentare non interrompe di per sé il possesso utile all'acquisto, essendo necessaria un'attività del curatore diretta al recupero del bene idonea a incidere sul possesso.
  • Ai fini dell'opponibilità dell'usucapione al fallimento, non è sufficiente invocare in astratto gli effetti della dichiarazione di fallimento: occorre verificare in concreto se la fattispecie acquisitiva si sia perfezionata e se la relativa questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialePossesso
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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