Cassazione Civile, Ordinanza n. 26162/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi, ma dal testo emerge che esso non riportava alcuna esposizione sommaria dei fatti di causa: mancavano le indicazioni sulle specifiche ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda di protezione internazionale, sulle difese svolte dal Ministero nel merito e sulle ragioni della decisione impugnata, limitandosi a una critica sommaria del decreto. Il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando soltanto memoria per chiedere la partecipazione all'eventuale udienza pubblica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa necessaria a consentire la comprensione del fatto sostanziale e processuale e la verifica della pertinenza dei motivi. Poiché l'intimato non ha svolto difese, non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una sintesi funzionale o comunque una narrazione sufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito autonomo e indispensabile: deve rendere immediatamente percepibili sia i fatti sostanziali sia lo svolgimento processuale rilevante.
- La sommarietà richiesta dall'art. 366 c.p.c. non esige una sezione separata e grafica dedicata ai fatti, ma impone che la conoscenza del fatto sia ricavabile con chiarezza dal complesso dell'atto.
- La mancanza di una ricostruzione minima dei fatti preclude il controllo di pertinenza e deducibilità dei motivi, conducendo all'inammissibilità del ricorso.
- Ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., l'esposizione dei fatti deve consentire di verificare anche se la questione sia ancora devolvibile e non coperta da giudicato interno.
Come è indicizzato
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