Cassazione Civile, Ordinanza n. 26160/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto al Tribunale di Brescia il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande. In cassazione il richiedente ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma dal testo non emergono nel dettaglio i contenuti specifici delle censure, perché il ricorso è stato ritenuto carente dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: l'atto iniziava direttamente con il primo motivo, senza indicare in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto dedotte in merito, le difese dell'Amministrazione e le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che mancava una esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorso ad altre fonti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo da consentire alla Corte la piena comprensione del fatto sostanziale e processuale senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo per contributo unificato è parametrato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non può essere omessa: deve rendere immediatamente intelligibili sia i fatti sostanziali sia lo svolgimento processuale rilevante.
- Il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. può essere soddisfatto anche senza una sezione autonoma dedicata ai fatti, purché la narrazione risulti chiaramente dal contesto del ricorso.
- L'esposizione dei fatti ha una funzione dinamica rispetto ai motivi: serve a individuare i vizi denunciati nel loro concreto formarsi e a verificare se la questione sia ancora devoluta e non coperta da giudicato interno.
- La mancanza di una compiuta sintesi dei fatti di causa comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è normalmente tenuto a rifondere le spese di legittimità alla parte vittoriosa e, ricorrendone i presupposti, a versare l'ulteriore contributo unificato.
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