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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26145/2023 del 08/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo di un'autovettura Ferrari, asseritamente venduta da una società poi fallita. L'acquirente propose opposizione sostenendo che il veicolo non fosse stato venduto dalla società indicata nel decreto, ma da altra società. Il tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto, ma la corte d'appello riformò la decisione valorizzando alcuni documenti ritenuti idonei a dimostrare che il credito per il prezzo spettava al fallimento della società venditrice. In cassazione il soccombente articolò quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per mancata decisione sull'eccezione di tardività di un documento prodotto dalla curatela; 2) omesso esame di fatti decisivi e illegittima svalutazione delle dichiarazioni rese dall'amministratore della fallita e da un teste; 3) violazione di norme sostanziali e processuali per avere la corte d'appello attribuito valore decisivo a fattura e trascrizione PRA, ignorando altre risultanze asseritamente contrastanti; 4) violazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. per mancata rinnovazione della notifica del gravame nei confronti di un soggetto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di decisività perché il documento asseritamente tardivo non era tra quelli utilizzati dalla corte d'appello a fondamento della decisione. Ha giudicato inammissibile il secondo e il terzo motivo perché diretti a contestare la valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, e ha escluso altresì che l'interrogatorio formale del fallito potesse assumere valore confessorio. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitava a reiterare la censura già svolta in appello. Per effetto dell'inammissibilità, è rimasta ferma la decisione della corte territoriale che aveva accolto l'appello del fallimento e confermato il decreto ingiuntivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per contestare la tardività di una produzione documentale; la censura è stata ritenuta non decisiva perché il documento non era stato utilizzato nella motivazione della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non consente di sindacare in cassazione la complessiva valutazione delle prove e il convincimento del giudice di merito, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    la critica al modo in cui il giudice ha apprezzato le prove non integra, di per sé, un vizio denunciabile in cassazione quando mira solo a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 43, comma 2, l. fall.

    richiamato come eccezione alla regola per cui il fallito non assume la veste di parte nelle controversie patrimoniali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per dedurre violazione di norme sostanziali e processuali, ma la censura è stata considerata in realtà una critica di merito alla valutazione delle prove.

  • art. 815 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse una questione di diritto decisiva.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 1470 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare l'accertamento della vendita e del credito al prezzo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare l'apprezzamento delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta devoluta impropriamente al merito.

  • art. 252 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni processuali asseritamente violate.

  • art. 253 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni processuali asseritamente violate.

  • R.D.L. n. 436/1927

    richiamato dal ricorrente in relazione alla trascrizione al PRA dell'atto di vendita dell'autovettura.

  • art. 331 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e riferito alla ratio decidendi, altrimenti si risolve in un non motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma di modifica del d.P.R. n. 115/2002, richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che denuncia la tardività o irritualità di una produzione documentale quando il documento contestato non risulta utilizzato come fondamento della decisione impugnata, difettando così il requisito della decisività.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la selezione delle fonti di convincimento e il loro apprezzamento restano riservati al giudice di merito.
  • Le dichiarazioni rese dal fallito nelle controversie patrimoniali non hanno valore confessorio quando l'interrogatorio formale è inammissibile, salvo l'ipotesi espressamente prevista dalla legge fallimentare.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle medesime censure già disattese in appello, senza critica specifica delle argomentazioni della decisione, integra un motivo inammissibile.
  • La deduzione di una violazione del contraddittorio o di norme sul litisconsorzio deve indicare in modo specifico l'errore della sentenza impugnata e non può risolversi in una contrapposizione generica alla valutazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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