Cassazione Civile, Ordinanza n. 21166/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2008 e 2009, emessi nei confronti di una società per operazioni ritenute inserite in una frode carosello nel settore della telefonia, con la contestazione di indebita detrazione/gestione dell'IVA sugli acquisti effettuati tramite una società-filtro. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, da un lato, l'insufficienza della prova circa i presupposti dell'accertamento e, dall'altro, la propria buona fede, sostenendo di non essere in grado di conoscere le finalità fraudolente degli operatori coinvolti e di avere comunque tenuto condotte regolari, con pagamenti tracciabili e corretta contabilizzazione delle fatture. Dopo il rigetto in primo e in secondo grado, in cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando omessa valutazione di fatti decisivi: le dichiarazioni del liquidatore su genesi dei rapporti commerciali con operatori sammarinesi, contatti e consegne, attività di controllo svolte, modalità delle cessioni e delle pratiche doganali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e perché fondato su allegazioni generiche e sulle sole dichiarazioni del liquidatore. Ha inoltre rilevato che ricorreva una ipotesi di "doppia conforme", con conseguente preclusione della doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, essendo le decisioni di primo e secondo grado sostanzialmente sovrapponibili. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, la decisione di appello coincide con quella di primo grado quanto ai fatti principali e al percorso argomentativo.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La doppia conforme tra primo e secondo grado preclude il sindacato in cassazione sull'omesso esame di fatti decisivi, salvo specifiche divergenze non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sui medesimi fatti essenziali, realizzandosi una doppia conforme.
- La deduzione della buona fede del contribuente in una contestazione di frode carosello non può fondarsi su allegazioni generiche o su mere affermazioni difensive, ma richiede una censura specifica e coerente con gli accertamenti di merito già compiuti.
- Quando il giudice di merito ha esaminato e disatteso puntualmente le giustificazioni della parte, la censura in cassazione che ripropone quelle stesse giustificazioni senza indicare un reale fatto storico trascurato è inammissibile.
Come è indicizzato
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