Cassazione Civile, Ordinanza n. 23341/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori ricavi conseguiti da una società a responsabilità limitata cessata, con riflessi ai fini IRES, IVA e IRAP. Dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, gli atti erano stati notificati al liquidatore e ai soci. La CTR aveva ritenuto nullo l'avviso notificato al liquidatore perché la società era già estinta, ma aveva confermato la pretesa verso i soci, escludendo però le sanzioni per difetto di colpevolezza e ritenendo non utilizzabile l'art. 7 del d.l. n. 269/2003. L'Agenzia ricorreva in Cassazione sostenendo che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la cancellazione della società determina un fenomeno successorio sui generis: i soci rispondono dei debiti sociali, incluse le sanzioni tributarie, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. I soci, con controricorso e ricorso incidentale, contestavano invece la legittimazione passiva, l'asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per carenza di specificità, e la correttezza del metodo accertativo fondato su presunzioni e dati OMI.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la cancellazione della società di capitali integra un fenomeno successorio sui generis e che i soci rispondono anche delle sanzioni tributarie, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione. Ha rigettato i motivi del ricorso incidentale nella parte in cui erano infondati e li ha dichiarati inammissibili in parte qua, ritenendo in particolare inammissibile la commistione di censure eterogenee e l'uso dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per questioni processuali. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce un fenomeno successorio sui generis: i creditori sociali insoddisfatti possono agire verso i soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, e verso i liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa.
art. 8 d.lgs. 18/12/1997, n. 472
L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, ma tale regola non è estensibile per analogia all'estinzione della società, che non è assimilabile alla morte della persona fisica.
art. 7 d.l. 30/09/2003, n. 269
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono a carico esclusivo della persona giuridica; la norma non esclude però la responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c. entro il limite di quanto ricevuto in liquidazione.
art. 36 d.P.R. 29/09/1973, n. 602
È richiamato come conferma sistematica della responsabilità dei soci anche in relazione a quanto percepito nei periodi anteriori alla liquidazione, coerentemente con il regime di responsabilità per i debiti della società estinta.
art. 39 d.P.R. 29/09/1973, n. 600
In tema di accertamento analitico-induttivo è consentito l'uso di presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando una pluralità di elementi indiziari e non solo le stime OMI.
art. 53 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
La censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non è stata utilmente veicolata come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi di questione processuale.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che non è ammessa la commistione di censure eterogenee; il vizio di omesso esame ex n. 5 non può riguardare fatti processuali, mentre l'omessa pronuncia va dedotta nei limiti consentiti dalle specifiche doglianze processuali.
L'omessa pronuncia su una questione processuale non può essere dedotta come omesso esame di fatto decisivo; il corretto parametro è la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se specificamente dedotta.
La responsabilità dei soci per i debiti della società estinta si coordina con la garanzia patrimoniale generica, che resta ancorata ai beni già appartenenti al patrimonio sociale e poi attribuiti ai soci.
È richiamato per descrivere la nascita della società come contratto che dà vita a una struttura organizzativa distinta dai soci.
L'iscrizione nel registro delle imprese segna l'acquisto della personalità giuridica da parte della società di capitali.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non estingue in senso liberatorio i debiti sociali: si verifica una successione sui generis nei rapporti passivi, con trasferimento del debito ai soci nei limiti di quanto da essi riscosso in sede di liquidazione.
- In materia di sanzioni tributarie, l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 non impedisce la pretesa verso i soci della società estinta quando essa si fondi sulla successione ex art. 2495 c.c.; la responsabilità è limitata a quanto ricevuto in liquidazione e non richiede la prova di una colpevolezza del socio.
- La disciplina che esclude la trasmissibilità delle sanzioni agli eredi della persona fisica non è analogicamente applicabile all'estinzione della società, perché i due fenomeni non sono omogenei.
- Nel ricorso per cassazione non è consentita la sovrapposizione di censure eterogenee ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; il ricorrente deve distinguere con precisione tra violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è veicolo idoneo per questioni di natura processuale; per tali doglianze occorre far valere, se del caso, la violazione di specifiche norme processuali.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può fondare la ripresa su una pluralità di elementi presuntivi, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il contribuente, per contrastare la maggiore pretesa, deve provare l'esistenza, la natura, l'entità e l'inerenza dei costi dedotti.
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