Cassazione Civile, Ordinanza n. 15690/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso cinque avvisi di accertamento per maggiori redditi riferiti agli anni 2006-2010, fondati sulla discrasia tra i compensi dichiarati dal professionista e le detrazioni per spese mediche effettuate da terzi mediante fatture emesse da lui, oltre che sulla mancata dichiarazione di compensi percepiti da cliniche private e su riscontri di indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e art. 51 d.P.R. n. 633/1972. Nel giudizio relativo alle annualità 2009 e 2010, la C.T.R. aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente, riconoscendo costi deducibili e ammortamenti. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e incomprensibile, perché la C.T.R. aveva da un lato affermato che i costi deducibili devono risultare da documentazione contabile regolare e da requisiti fiscali di certezza, determinabilità, inerenza e competenza, ma dall’altro aveva quantificato costi e ammortamenti senza spiegare il criterio seguito e richiamando anche costi non transitati in contabilità; 2) violazione degli artt. 54 TUIR, 2697 c.c., 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, a fronte di ricavi analiticamente accertati, l’onere di provare esistenza, entità e inerenza dei costi incombeva sul contribuente e che non potevano essere riconosciuti costi in via forfetaria; 3) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la quantificazione operata dalla C.T.R. non corrispondeva ai criteri e alle richieste del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la motivazione della sentenza d’appello come affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e da formulazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, tale da integrare nullità processuale. Conseguentemente ha accolto il ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma primo, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando la motivazione è mancante, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile al punto da non consentire di individuare la ratio decidendi.
art. 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico decisorio.
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Per i professionisti il reddito è dato dalla differenza tra compensi e spese; la deduzione dei costi richiede presupposti fiscali e documentali coerenti con la normativa.
Chi invoca la deducibilità di costi deve provarne esistenza ed entità, soprattutto quando i ricavi siano stati ricostruiti analiticamente.
art. 32, comma primo, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le indagini bancarie costituiscono base istruttoria per l’accertamento di maggiori redditi.
art. 51, comma secondo, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le risultanze delle indagini bancarie possono essere utilizzate anche ai fini dell’accertamento IVA e del reddito.
Rileva quale base normativa dell’accertamento reddituale e dei relativi limiti probatori.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle richieste delle parti; la determinazione dei costi non può discostarsi dai criteri allegati senza adeguata corrispondenza.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per vizi della motivazione è deducibile in cassazione come error in procedendo.
Massime di principio
- È nulla la sentenza che, pur richiamando un principio astratto corretto, quantifichi le poste decisive senza indicare il criterio concreto seguito, rendendo impossibile comprendere la ratio decidendi.
- Nel giudizio tributario, quando i ricavi siano stati accertati analiticamente, il contribuente che invochi costi deducibili deve provarne l’esistenza, l’entità e l’inerenza; il riconoscimento di costi forfetari non è consentito se non trova base nella ricostruzione adottata e nelle allegazioni di parte.
- La motivazione è viziata quando contiene affermazioni tra loro inconciliabili, ad esempio perché pretende la prova documentale dei costi e, nello stesso tempo, riconosce costi non documentati o non transitati in contabilità senza spiegazione coerente.
- Se il vizio logico-motivazionale impedisce di comprendere il fondamento della decisione, il giudice di legittimità deve cassare con rinvio, assorbendo le ulteriori censure.
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