Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta dal condominio per ottenere l'arretramento di un terrapieno artificiale realizzato dalla società sul proprio terreno, ritenuto in violazione delle distanze legali dal confine e dalla costruzione fronteggiante, nonché per accertare l'inesistenza di servitù di veduta e di scolo in favore del fondo della società. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, dichiarando inesistenti le servitù e ordinando l'arretramento del terrapieno sino a cinque metri dal confine; la Corte d'appello confermava. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) lamentava violazione delle norme sulle distanze e difetto di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe errato nel considerare il piano di partenza per misurare il terrapieno e nel non applicare il medesimo criterio al muro di contenimento del condominio; 2) deduceva violazione dell'art. 2041 c.c. e vizio motivazionale in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per la traslazione del canale di scarico delle acque, assumendo che la responsabilità del danno dovesse ricadere sul condominio anche se l'intervento materiale era stato eseguito da un terzo dante causa; 3) censurava l'omessa motivazione sul mancato riesame delle prove testimoniali; 4) denunciava violazione dell'art. 9 L. 122/1989, sostenendo che il terrapieno era funzionale alla realizzazione di parcheggi a servizio dell'edificio di sua proprietà, così da beneficiare della deroga alle distanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione della giurisprudenza secondo cui un terrapieno artificiale e il relativo muro di contenimento sono soggetti alla disciplina delle distanze legali, mentre il muro che svolge solo funzione di contenimento della scarpata naturale non è costruzione per la parte che assolve a tale funzione; ha inoltre dichiarato nuovo e quindi inammissibile il profilo relativo al preteso tema della prevenzione non dedotto nei gradi di merito, e non più deducibile il vizio motivazionale nei termini prospettati. Sul secondo motivo ha osservato che la stessa ricorrente aveva ammesso che la traslazione del canale era stata eseguita da un soggetto diverso dal condominio, sicché correttamente la domanda risarcitoria era stata rigettata per difetto di imputazione del fatto al convenuto; ha anche ritenuto inammissibile il richiamo all'art. 2041 c.c. perché la domanda proposta era risarcitoria e non indennitaria e perché la questione non risultava introdotta nei giudizi di merito. Sul terzo motivo ha escluso l'omessa motivazione, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato la consulenza tecnica d'ufficio ritenendola decisiva rispetto alle deposizioni testimoniali, trattandosi di valutazione di fatto riservata al giudice di merito. Sul quarto motivo ha ribadito che la deroga alle distanze prevista dall'art. 9 L. 122/1989 opera solo per parcheggi al servizio di immobili già esistenti e, comunque, per autorimesse e parcheggi realizzati per l'intera altezza al di sotto dell'originario piano di campagna; nel caso concreto, la realizzazione contestata non rientrava in tale ipotesi. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 Cost.
è richiamato insieme alle norme sulle distanze, ma la Corte non svolge una specifica interpretazione autonoma della norma costituzionale nel caso concreto
art. 834 c.c.
è invocato dalla ricorrente nel contesto delle distanze e della proprietà, senza una specifica elaborazione autonoma da parte della Corte
art. 873 c.c.
la nozione di costruzione ai fini delle distanze comprende anche manufatti non completamente interrati con caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo; il terrapieno artificiale e il relativo muro di contenimento, se elevati per creare o accentuare un dislivello, sono soggetti alla disciplina delle distanze
art. 1460 c.c.
è solo menzionato nel primo motivo, senza una specifica decisione interpretativa autonoma
art. 2041 c.c.
non può essere utilmente invocato quando la domanda introdotta in giudizio ha contenuto risarcitorio e non indennitario; inoltre, la questione deve risultare ritualmente introdotta nei gradi di merito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità e osserva che il vizio motivazionale non è più deducibile nei termini ampi prospettati dal ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è scrutinabile nei limiti oggi consentiti, non come semplice richiesta di riesame del merito
art. 2041 c.c.
richiamo al divieto di trasformare in indennitaria una domanda che è stata proposta e trattata come risarcitoria
art. 9 L. 122/1989
la deroga alle distanze opera solo per parcheggi e autorimesse destinati a servizio di immobili già esistenti e, inoltre, per opere realizzate per l'intera altezza sotto il piano originario di campagna; non si estende ai parcheggi realizzati contestualmente al fabbricato
Massime di principio
- Ai fini delle distanze legali, un terrapieno artificiale e il relativo muro di contenimento sono assimilabili a costruzione quando siano realizzati per creare o accentuare un dislivello; il muro che svolga soltanto funzione di contenimento della scarpata naturale non è costruzione nella parte in cui assolve a tale funzione.
- La nozione di costruzione rilevante per le distanze non coincide con quella di edificio, ma comprende qualsiasi manufatto non completamente interrato, stabile e immobilizzato al suolo, anche se realizzato mediante appoggio o incorporazione a corpi di fabbrica preesistenti o contestuali.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non trattate nei precedenti gradi, come il tema della prevenzione o altri profili fattuali non tempestivamente dedotti.
- Il vizio motivazionale non consente di sollecitare un nuovo esame del merito: è sufficiente che il giudice di merito indichi le ragioni per cui ritiene decisive alcune prove e non altre, senza dover confutare analiticamente ogni elemento istruttorio.
- La domanda ex art. 2041 c.c. presuppone un contenuto indennitario e deve risultare ritualmente introdotta nel giudizio di merito; non può essere surrettiziamente sovrapposta a una domanda risarcitoria.
- La deroga alle distanze prevista per parcheggi e autorimesse dalla L. 122/1989 ha portata restrittiva: vale per parcheggi al servizio di immobili già esistenti e per opere realizzate sotto il piano originario di campagna, non per parcheggi costruiti contestualmente al fabbricato servito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15655/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15658/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15659/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15663/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15666/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →