Cassazione Civile, Ordinanza n. 15655/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società importatrice di beni recanti un noto marchio impugnava avvisi di rettifica doganale emessi per importazioni definitive del 2010. L’Amministrazione aveva recuperato maggiori dazi sostenendo che, nel valore in dogana dichiarato sulla base del prezzo di transazione con i produttori extra-UE, dovessero essere aggiunti i corrispettivi di licenza (royalties) pagati dalla società a una licenziante estera, titolare dei marchi e controllante della licenziataria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimi gli avvisi: i diritti di licenza non erano inclusi nel prezzo, erano riferiti alle merci importate e costituivano condizione della vendita, anche in ragione del controllo diretto e indiretto esercitato dalla licenziante sulla produzione e sui fornitori. In cassazione la società articolava otto motivi: 1) nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione/delega del funzionario; 2) omesso esame del decreto di archiviazione penale per contrabbando; 3) omessa pronuncia sulla decadenza triennale ex art. 221, par. 3, CDC e richiesta di rinvio pregiudiziale sulla rilevanza dell’archiviazione; 4) violazione della disciplina doganale sulla daziabilità delle royalties e sulla nozione di condizione di vendita, con ulteriori quesiti pregiudiziali UE; 5) errata interpretazione delle clausole contrattuali; 6) illegittimità del recupero IVA, poiché la società assumeva di averla assolta con reverse charge; 7) violazione delle norme sulla contabilizzazione a posteriori e sull’affidamento, richiamando il mancato rilievo di importazioni analoghe nell’anno precedente e un interpello rimasto senza risposta; 8) violazione dello Statuto del contribuente per omessa tutela dell’affidamento. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi e ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della rettifica doganale e del recupero dell’IVA correlata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla sottoscrizione degli avvisi per difetto di specificità, affermando che la provenienza dell’atto dall’Agenzia si presume finché non sia provata la non appartenenza del sottoscrittore all’Ufficio o l’usurpazione dei poteri. Ha dichiarato inammissibili il motivo sul decreto di archiviazione e quello sulla decadenza, rilevando anche che la questione dell’archiviazione non esclude, in linea di principio, la decorrenza del termine previsto dalla disciplina doganale, secondo la giurisprudenza unionale, ma che nel caso concreto la doglianza non era correttamente veicolata. Sul cuore della controversia ha confermato che, in materia di valore doganale, le royalties vanno sommate al prezzo di transazione quando non siano già incluse nel prezzo, si riferiscano alle merci importate e siano corrisposte come condizione della vendita; tale condizione può risultare anche da un controllo, diretto o indiretto, del licenziante sul venditore o sui fornitori, in una lettura ampia del concetto di "controllo" e valorizzando gli indicatori del Commento n. 11 del Comitato del codice doganale. Ha ritenuto che la CTR avesse accertato in fatto, in modo congruo, la sussistenza del controllo e della condizione di vendita, sicché le censure della ricorrente si risolvevano in una inammissibile contestazione del merito. Ha inoltre respinto il motivo sull’IVA per difetto di prova della riconducibilità delle autofatture alle specifiche importazioni e per la diversità del regime IVA interno rispetto all’IVA all’importazione. Ha infine escluso l’operatività dell’art. 220, par. 2, CDC e dell’art. 10, comma 2, l. 212/2000, osservando che mancava un errore attivo dell’Amministrazione idoneo a ingenerare legittimo affidamento e che la norma dello Statuto del contribuente, in ogni caso, opera al più sul versante sanzionatorio e degli interessi.
Norme richiamate
La Corte esclude che il deposito dell’istanza possa essere sanzionato per il solo fatto di essere anteriore alla notifica del ricorso, in assenza di una preclusione espressa nella norma.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la sottoscrizione degli avvisi; la Corte ritiene la censura inammissibile per difetto di specificità.
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
Invocato in relazione al difetto di attribuzione del funzionario; la Corte non entra nel merito della nullità per carenza di potere perché la doglianza è inammissibile.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge relativi alla sottoscrizione, alle royalties, all’IVA, all’affidamento e all’interpretazione contrattuale.
Usato per la dedotta omessa pronuncia sulla decadenza; la Corte richiede la puntuale riproduzione dell’eccezione nel ricorso per cassazione.
La censura di omesso esame è inammissibile se il fatto è stato comunque considerato o se manca la decisività.
L’omessa pronuncia va dedotta solo se la questione era stata ritualmente proposta e puntualmente riportata nel ricorso per cassazione.
art. 221, par. 3, CDC
Richiamato per la decadenza triennale; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 221, par. 4, CDC
Richiamato in relazione al rinvio pregiudiziale e alla rilevanza del decreto di archiviazione; la Corte afferma che il diritto unionale non esclude, in astratto, che il termine decorra dall’irrevocabilità del provvedimento penale secondo il diritto nazionale.
art. 32 CDC
Le royalties vanno aggiunte al valore di transazione quando ricorrano le condizioni previste dalla norma: mancata inclusione nel prezzo, riferibilità alle merci e corresponsione come condizione della vendita.
art. 157 DAC
Specifica le condizioni per l’aggiunta delle royalties al valore doganale: riferibilità alle merci e pagamento come condizione della vendita.
art. 159 DAC
Per i marchi di fabbrica, l’integrazione al valore doganale richiede anche che l’acquirente non sia libero di ottenere le merci da altri fornitori non legati al venditore.
art. 160 DAC
Se il pagamento è dovuto a un terzo, la condizione di vendita sussiste solo se il venditore o persona a esso legata chiede all’acquirente di effettuare il pagamento.
art. 143, par. 1, lett. e), DAC
Il controllo rilevante ai fini del legame tra soggetti è inteso in senso ampio, anche di fatto, come potere di costrizione o di orientamento.
art. 220, par. 2, lett. b, CDC
Il mancato recupero a posteriori dei dazi richiede cumulativamente errore dell’autorità, non rilevabilità dell’errore da parte del debitore in buona fede e osservanza della normativa doganale.
art. 10, comma 2, L. n. 212 del 2000
La Corte ribadisce che la norma opera, secondo il suo orientamento consolidato, al più ai fini dell’esclusione di sanzioni e interessi, non del tributo in sé.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la deduzione del difetto di sottoscrizione o di delega dell’atto amministrativo richiede allegazioni specifiche: la mera contestazione della delega non basta se non si contesta anche l’appartenenza del firmatario all’Amministrazione o l’usurpazione del potere.
- In materia doganale, i diritti di licenza relativi a merci importate vanno aggiunti al valore di transazione quando non siano già inclusi nel prezzo, si riferiscano alle merci e la loro corresponsione sia condizione della vendita.
- La nozione di "condizione della vendita" può emergere anche indirettamente dal contenuto complessivo dei rapporti contrattuali e dal controllo esercitato dal licenziante sul venditore o sui fornitori; non è necessaria una clausola espressa che subordini formalmente la vendita al pagamento delle royalties.
- Il concetto di "controllo" rilevante ai fini doganali ha portata ampia e comprende anche un potere di fatto di costrizione o di orientamento, valorizzabile attraverso indici fattuali e contrattuali.
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia o di omesso esame richiede la puntuale riproduzione dell’eccezione o del fatto decisivo e l’indicazione precisa degli atti in cui sono stati dedotti; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Per ottenere il mancato recupero a posteriori dei dazi è necessario un errore attivo dell’autorità, non essendo sufficiente la mera inerzia, il mancato controllo o il silenzio su un interpello.
- L’affidamento tutelabile in materia doganale non impedisce il recupero dell’imposta quando manchi un comportamento positivo dell’Amministrazione idoneo a ingenerare l’errore del debitore.
- La disciplina dello Statuto del contribuente invocata per l’affidamento non opera, secondo questo orientamento, per escludere il tributo, ma al più per incidere su sanzioni e interessi.
- Chi contesta il recupero dell’IVA conseguente alla rettifica doganale deve provare la concreta corrispondenza tra le autofatture prodotte e le specifiche operazioni di importazione oggetto di contestazione.
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