Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15658/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Un consorzio irriguo aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma l'agente della riscossione, deducendo che tra le parti era intervenuto un accordo di natura privatistica per la riscossione coattiva dei crediti verso i consorziati e chiedendo il risarcimento/condanna al pagamento di euro 30.027,24 per il mancato incasso di alcuni carichi affidati nel periodo 2000-2010. Il consorzio sosteneva che l'agente avesse indebitamente applicato l'art. 4 del d.l. 119/2018, ritenendo annullati i debiti residui fino a 1.000 euro e, dunque, non più esigibili, con conseguente inadempimento rispetto alla convenzione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo, in via principale, il difetto assoluto di giurisdizione perché la domanda riguarderebbe una condotta disciplinata da un procedimento amministrativo di discarico non attivato; in subordine ha invocato la giurisdizione della Corte dei conti, assumendo che l'agente della riscossione sarebbe agente contabile per il maneggio di denaro pubblico; in ulteriore subordine ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., qualificando il rapporto come concessione di pubblico servizio. Il consorzio ha resistito chiedendo la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando la propria natura di ente privato di interesse pubblico e la natura privatistica/mutualistica dei contributi e del rapporto con l'agente della riscossione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno ritenuto che il consorzio irriguo in questione sia un consorzio privato di interesse pubblico, assimilabile ai consorzi volontari o di miglioramento fondiario, e che i canoni/contributi di cui si discute abbiano natura privatistica e non tributaria. Da ciò deriva che l'attività di riscossione affidata all'Agenzia non implica maneggio di denaro pubblico né configura un rapporto di contabilità pubblica, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti. Parimenti è stata esclusa la giurisdizione amministrativa, perché non vi è una concessione di pubblico servizio né un pubblico servizio in senso proprio: la riscossione mediante ruolo non trasforma la natura privata del credito. È stata anche esclusa la tesi del difetto assoluto di giurisdizione, poiché la controversia attiene a un credito privato azionato in via ordinaria e non richiede il previo procedimento di discarico previsto per i rapporti di riscossione di entrate pubbliche. Il regolamento è stato quindi respinto, con conferma della giurisdizione ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La norma è richiamata come base dell'operato dell'agente della riscossione, che aveva considerato automaticamente annullati i debiti residui fino a 1.000 euro; la Corte non ne discute nel merito, ma osserva che la sua applicazione non muta la natura privatistica del credito del consorzio.

  • d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, artt. 19 e 20

    Le disposizioni sul procedimento di discarico vengono ritenute non pertinenti alla controversia, perché presuppongono rapporti di riscossione di entrate pubbliche e non un credito privato di un ente privato.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È citato come parte della disciplina pubblicistica della riscossione, ma la Corte afferma che tale disciplina non è sufficiente a trasformare in pubblico il credito affidato in riscossione.

  • art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

    La giurisdizione amministrativa viene esclusa perché la controversia non riguarda una concessione o un pubblico servizio, ma un rapporto privatistico di riscossione di canoni di un consorzio privato.

  • art. 45 della legge reg. Piemonte 9 agosto 1999, n. 21

    La disposizione è decisiva per qualificare i consorzi di irrigazione come consorzi privati di interesse pubblico, con ordinamento disciplinato dagli statuti e dal codice civile.

  • art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    È richiamato come norma riferita ai consorzi di bonifica, aventi natura di persone giuridiche pubbliche e potere di imporre contributi alle proprietà consorziate.

  • art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    È richiamato per i consorzi di bonifica e per la riscossione dei contributi con le norme sulle imposte dirette; la Corte precisa che tale disciplina non si applica in senso pubblicistico al consorzio irriguo privato.

  • art. 71 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    La Corte lo utilizza per collegare i consorzi di miglioramento fondiario ai consorzi irrigui e alla disciplina di riscossione dei contributi mediante norme sull'esazione delle imposte dirette.

  • art. 918 c.c.

    Viene evocato per assimilare i consorzi irrigui ai consorzi volontari tra proprietari di fondi vicini, finalizzati all'uso comune delle acque.

  • art. 8 della convenzione tra le parti

    La clausola contrattuale che autorizza l'uso delle norme sul ruolo è letta come mera modalità di riscossione, non idonea a mutare la natura privata del credito.

Massime di principio

  • La giurisdizione va determinata in base alla natura sostanziale del rapporto e del credito dedotto in giudizio, non alla sola tecnica di riscossione adottata o al richiamo di procedure pubblicistiche.
  • Un ente qualificato come consorzio privato di interesse pubblico conserva natura privatistica per i contributi/canoni dovuti dai consorziati, salvo che una norma attribuisca espressamente natura pubblica al credito.
  • La riscossione coattiva a mezzo ruolo non trasforma in credito pubblico un'obbligazione privatistica, né basta a integrare un rapporto di contabilità pubblica o una concessione di pubblico servizio.
  • La giurisdizione della Corte dei conti presuppone il maneggio di denaro pubblico o comunque la gestione di entrate pubbliche; se l'ente creditore è privato e il credito è privatistico, tale presupposto manca.
  • La giurisdizione amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. richiede un pubblico servizio o una concessione di pubblico servizio; non vi rientra il rapporto tra ente privato e agente della riscossione incaricato di recuperare crediti privati.
  • Le norme sul discarico dell'agente della riscossione non sono applicabili quando la controversia riguarda l'inadempimento rispetto alla riscossione di crediti privati di un soggetto privato, anche se l'attività sia svolta con strumenti previsti per le entrate pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.