Cassazione Civile, Ordinanza n. 15663/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'ordine comunale di demolizione di un manufatto abusivo e, a seguito dell'inottemperanza del proprietario, dall'acquisizione del bene al patrimonio comunale con ordine di rilascio e sbarramento degli accessi. La società ricorrente, qualificandosi come detentrice del capannone, aveva promosso azione possessoria per lamentare uno spoglio; il Tribunale aveva accolto in via interdittale la domanda di reintegra, ma il collegio, su reclamo del Comune, aveva dichiarato inammissibile l'azione possessoria. In Cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 669 terdecies, 339 e 342 c.p.c., sostenendo che il provvedimento di reintegra avesse natura di sentenza e che, quindi, il Comune avrebbe dovuto proporre appello e non reclamo; di conseguenza, il reclamo sarebbe stato inammissibile e l'ordinanza collegiale nulla. Il Comune ha resistito e, pur senza formale qualificazione del mezzo, ha chiesto anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i principi invocati dalla ricorrente si riferissero al previgente modello necessariamente bifasico del giudizio possessorio, mentre, dopo la riforma del 2005, la bifasicità è solo eventuale: perciò sia l'ordinanza possessoria monocratica sia quella collegiale non hanno natura di sentenza. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, poiché, se il giudizio prosegue, l'ordinanza resta assorbita nella sentenza finale; se non prosegue, conserva solo stabilità endoprocessuale o efficacia preclusiva 'pro iudicato' da estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale perché tardivo ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., essendo il termine breve già decorso con la notificazione dell'ordinanza collegiale. Ha condannato la ricorrente principale alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impugnabilità con appello anziché reclamo del provvedimento possessoriamente reso; la Corte ne esclude l'applicazione nel senso prospettato, alla luce della natura del provvedimento nel sistema processuale riformato.
invocato per qualificare il provvedimento come sentenza appellabile; la Corte ritiene che l'ordinanza possessoria, nel regime applicabile, non abbia natura di sentenza.
richiamato insieme agli artt. 669 terdecies e 339 c.p.c. per sostenere l'erroneità del reclamo; la Corte non accoglie tale impostazione.
richiamato dalla ricorrente per prospettare la nullità dell'ordinanza collegiale; la doglianza viene respinta perché il rimedio scelto è ritenuto inammissibile.
norma ritenuta applicabile al giudizio possessorio introdotto nel 2001; dopo la modifica del 2005, la bifasicità del procedimento è solo eventuale e l'ordinanza possessoria non ha natura di sentenza.
base per dichiarare inefficace il ricorso incidentale, perché proposto tardivamente rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione dell'ordinanza collegiale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/12
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02.
Massime di principio
- Nel procedimento possessorio disciplinato dall'art. 703 c.p.c. come modificato nel 2005, la fase di merito è solo eventuale: di conseguenza, l'ordinanza resa all'esito della fase interdittale, anche se collegiale sul reclamo, non assume natura di sentenza.
- L'ordinanza possessoria non è direttamente impugnabile con ricorso straordinario per cassazione quando, per il sistema vigente, essa non esaurisce definitivamente il giudizio ma resta assorbita nell'eventuale sentenza finale oppure conserva solo efficacia endoprocessuale.
- La qualificazione del mezzo di impugnazione deve essere effettuata in base alla natura sostanziale del provvedimento secondo l'assetto processuale applicabile, non già secondo il solo contenuto decisorio o la liquidazione delle spese.
- Il ricorso incidentale notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando la disciplina temporale dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 risulti applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15655/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15658/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15659/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15666/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →