Cassazione Civile, Ordinanza n. 15659/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L’amministrazione doganale aveva emesso avvisi di rettifica su numerose dichiarazioni di importazione definitiva relative all’anno 2010, contestando a una società importatrice di non aver incluso nel valore in dogana i diritti di licenza (royalties) corrisposti alla licenziante per l’uso dei marchi. Secondo l’Ufficio, la licenziante, società estera interamente controllata dalla capogruppo importatrice e titolare dei diritti sul marchio, esercitava un controllo diretto o indiretto sulla produzione e sui fornitori; il pagamento delle royalties costituiva quindi condizione della vendita e imponeva l’inclusione nel valore doganale ai sensi della normativa unionale. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo legittimi e tempestivi gli avvisi e fondato il recupero di dazi e IVA. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) nullità degli avvisi per difetto di attribuzione del funzionario firmatario; 2) omesso esame del decreto di archiviazione penale per contrabbando; 3) omessa pronuncia sulla decadenza ex art. 221, par. 3, CDC e richiesta di rinvio pregiudiziale sul rilievo dell’archiviazione; 4) violazione delle norme doganali sulla daziabilità delle royalties e sulla nozione di "condizione di vendita", contestando il controllo del licenziante, la rilevanza del rapporto societario e l’uso del Commento n. 11; 5) violazione delle regole ermeneutiche contrattuali; 6) illegittimità del recupero IVA, deducendo doppia imposizione e sufficienza delle autofatture; 7) violazione dell’art. 220, par. 2, CDC per mancata applicazione dell’affidamento e dell’errore dell’autorità doganale, anche per omessa risposta a interpello; 8) violazione dello Statuto del contribuente. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi e ha confermato la correttezza della rettifica doganale, valorizzando il controllo sostanziale della licenziante, la correlazione delle royalties alle merci importate e l’assenza dei presupposti per tutela dell’affidamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha escluso la nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione, osservando che la contestazione della mancanza di delega non basta senza allegare la non appartenenza del firmatario all’Ufficio. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sull’archiviazione penale perché il provvedimento era stato considerato dalla CTR e comunque non era decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sull’omessa pronuncia e sul rinvio pregiudiziale relativo alla decadenza doganale, rilevando la mancata specifica trascrizione dell’eccezione e, comunque, affermando che il decreto di archiviazione non esclude la decorrenza del termine in base alla disciplina unionale e nazionale applicabile. Quanto al nucleo centrale della lite, ha ribadito che le royalties devono essere aggiunte al valore in dogana quando non siano incluse nel prezzo, si riferiscano alle merci importate e il loro pagamento costituisca condizione della vendita; nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto un controllo sostanziale della licenziante sui fornitori e sulla produzione, con il produttore ridotto a mero contoterzista, nonché la ricorrenza degli indicatori del Commento n. 11. È stata respinta anche la censura sull’IVA, poiché l’importatore non aveva provato la riconducibilità delle autofatture alle singole operazioni doganali e la CTR aveva inoltre fondato la decisione sulla diversità tra IVA interna e IVA all’importazione. Infondati, infine, i motivi sull’errore dell’autorità doganale e sull’art. 10, comma 2, L. 212/2000, perché mancava un errore attivo imputabile all’Amministrazione e la norma, secondo la giurisprudenza richiamata, rileva al più ai fini sanzionatori e degli interessi.
Norme richiamate
viene richiamato come norma che delimita i vizi deducibili in cassazione; molte censure sono dichiarate inammissibili perché non colpiscono la ratio o non rispettano specificità e decisività.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
invocato per contestare la validità della sottoscrizione degli avvisi; la Corte ritiene che la sola contestazione della delega non basti senza allegare che il firmatario non apparteneva all’Ufficio.
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
richiamato come parametro sulla nullità per difetto di attribuzione; non conduce all’annullamento dell’atto nel caso di specie.
la deduzione di omessa pronuncia è ammissibile solo se l’eccezione o domanda è stata proposta ritualmente e viene specificamente trascritta nel ricorso.
art. 221, par. 3, Codice doganale comunitario
richiamato per la dedotta decadenza triennale; la Corte esclude l’omessa pronuncia e ritiene non fondato, nel merito, il rilievo della contribuzione penale.
art. 221, par. 4, Codice doganale comunitario
viene ritenuto non ostativo al rinvio del termine di decorrenza in presenza di fatto potenzialmente penalmente rilevante; il decreto di archiviazione non esclude la disciplina nazionale della prescrizione.
art. 32 Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992
norma cardine per la determinazione del valore in dogana: al valore di transazione si aggiungono, ricorrendone i presupposti, royalties e diritti di licenza non inclusi nel prezzo.
art. 157 Regolamento (CEE) n. 2454 del 1993
richiede che i diritti di licenza siano specificamente riferiti alle merci da valutare e che l’acquirente li versi come condizione della vendita.
art. 159 Regolamento (CEE) n. 2454 del 1993
per i marchi di fabbrica, l’aggiunta delle royalties opera solo se le merci sono commercializzate con il marchio e l’acquirente non è libero di ottenere le merci da altri fornitori non legati al venditore.
art. 160 Regolamento (CEE) n. 2454 del 1993
quando il pagamento è dovuto a un terzo, la condizione di cui all’art. 157 si considera soddisfatta solo se il venditore o persona ad esso legata richiede il pagamento.
art. 143, par. 1, lett. e), Regolamento (CEE) n. 2454 del 1993
la nozione di controllo è intesa in senso ampio e può essere anche di fatto; rileva anche un potere di orientamento o costrizione sulla persona controllata.
art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972
invocato contro il recupero dell’IVA, ma la Corte ritiene che il contribuente non abbia provato la corrispondenza tra autofatture e singole importazioni.
art. 220, par. 2, Codice doganale comunitario
l’esonero dal recupero a posteriori richiede cumulativamente errore dell’autorità, non riconoscibilità dell’errore da parte del debitore in buona fede e rispetto della normativa doganale.
art. 10, comma 2, L. n. 212 del 2000
la disposizione è richiamata per invocare tutela dell’affidamento, ma la Corte esclude i presupposti di fatto e ribadisce che opera, secondo la giurisprudenza richiamata, soprattutto ai fini di sanzioni e interessi.
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale è respinta per difetto di rilevanza, essendo la questione già coperta da giurisprudenza unionale consolidata.
Massime di principio
- Ai fini del valore in dogana, le royalties devono essere aggiunte al prezzo di transazione quando non siano già incluse, si riferiscano alle merci importate e il loro pagamento costituisca una condizione della vendita; la verifica è sostanziale e dipende dal contenuto dei rapporti contrattuali e dai fatti accertati.
- La nozione di "condizione di vendita" non richiede necessariamente una clausola espressa in tal senso: può risultare anche indirettamente dalle clausole e dal complesso degli assetti contrattuali, purché il pagamento delle royalties sia economicamente determinante per la vendita.
- Il "controllo" rilevante in materia doganale va inteso in senso ampio, comprendendo anche il controllo di fatto e un potere di orientamento sui soggetti coinvolti nella produzione o nella scelta dei fornitori.
- In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se non indica con precisione le domande o clausole non esaminate, gli atti in cui sono state formulate e i canoni concretamente violati.
- Per ottenere lo sgravio del recupero a posteriori dei dazi per errore dell’autorità doganale è necessario un errore attivo dell’amministrazione e la prova cumulativa dei presupposti dell’affidamento in buona fede; la mera mancata contestazione in precedenti importazioni o la mancata risposta a interpello non bastano di per sé.
- L’esenzione dal recupero dell’IVA recuperata a seguito di rettifica doganale richiede prova puntuale della riferibilità delle autofatture alle specifiche operazioni di importazione contestate.
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