Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per ottenere il compenso dovutogli per l’attività difensiva svolta in un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la riconsegna di un autocarro. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il credito, ritenendo ritualmente proposta dalla società cliente l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale e ritenendo decorso il termine senza atti interruttivi. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, con un primo motivo, che l’eccezione di prescrizione presuntiva era inammissibile perché la controparte aveva anche contestato il conferimento dell’incarico, l’esistenza stessa del credito e la congruità del quantum, con difese incompatibili con la presunzione di pagamento; con un secondo motivo sosteneva che, dato l’importo richiesto, il pagamento in contanti sarebbe stato in ogni caso non credibile e comunque vietato per importi superiori alla soglia di legge.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo e ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché il giudice aveva ritenuto correttamente proposta l’eccezione di prescrizione presuntiva pur in presenza di difese della cliente che negavano l’an e il quantum del credito, difese incompatibili con l’ammissione implicita del pagamento che caratterizza tale eccezione.
Norme richiamate
indicato quale base del procedimento per la liquidazione del compenso professionale.
stabilisce la prescrizione triennale del diritto dei professionisti al compenso e si fonda su una presunzione di pagamento/adempimento, superabile solo nei modi propri dell’istituto.
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso come disciplina dei termini della prescrizione presuntiva.
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso come disciplina della prescrizione presuntiva.
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso.
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso, nel contesto del procedimento sommario sottostante.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
individua i vizi di violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e motivazione denunciati nel primo motivo.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
individua il vizio di violazione di legge denunciato con il secondo motivo.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’inverosimiglianza/il divieto del pagamento in contanti per importi superiori alla soglia prevista.
artt. 10, 24, 35, 36, 41 e 53 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno del secondo motivo, senza specifica autonoma elaborazione della Corte.
Massime di principio
- La prescrizione presuntiva del credito professionale presuppone una situazione compatibile con l’avvenuto pagamento: se il debitore adotta difese che negano l’esistenza del credito, il suo ammontare o il conferimento dell’incarico, viene meno l’implicita ammissione di pagamento su cui l’eccezione si fonda.
- L’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con contestazioni che presuppongano il mancato estinguersi dell’obbligazione; quando il debitore contesta l’an o il quantum, l’eccezione deve essere disattesa.
- La contestazione, anche implicita, dell’entità della somma richiesta o della stessa debenza del credito costituisce ammissione di non aver estinto il debito e impedisce di invocare utilmente la prescrizione presuntiva.
- Nel giudizio di legittimità, è censurabile la decisione di merito che dichiari la prescrizione presuntiva senza verificare la coerenza tra l’eccezione sollevata e le altre difese svolte dalla parte debitrice.
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