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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01539/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'apposizione di un visto di conformità ritenuto infedele su una dichiarazione modello 730/2015 relativa a un contribuente residente in provincia di Brescia, svolta da un responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF con domicilio fiscale a Roma. A seguito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia delle entrate di Brescia ha recuperato nei confronti del RAF le somme corrispondenti a imposta, sanzioni e interessi, iscrivendole a ruolo; la cartella è stata poi notificata dall'agente della riscossione competente per il domicilio fiscale del RAF. In primo grado e in appello il contribuente ha ottenuto l'annullamento della cartella; l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) erronea individuazione dell'ufficio competente all'iscrizione a ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione provinciale di Brescia, in ragione dell'ufficio che aveva formato il ruolo e della disciplina del controllo delle dichiarazioni; 2) erronea individuazione del giudice territorialmente competente, sostenendo che la controversia dovesse radicarsi davanti al giudice del luogo in cui aveva sede l'ufficio che aveva formato il ruolo. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo omessa pronuncia e giudicato esterno in relazione a precedenti sentenze tra le stesse parti che avrebbero già annullato atti analoghi per incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, per i ruoli formati nei confronti dei soggetti che rilasciano un visto di conformità infedele relativo a dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva effettuato il controllo della dichiarazione del contribuente. Ha inoltre ritenuto corretta la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'agente della riscossione che ha emesso e notificato la cartella, poiché, fuori dai casi di tributi locali, quando è impugnato un atto della riscossione la competenza si radica secondo la sede dell'agente della riscossione. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è rimasto assorbito. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione e il consolidarsi dell'orientamento solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata quale base del controllo formale della dichiarazione del contribuente, da cui è originato il recupero delle somme.

  • art. 39 d.lgs. n. 241/1997

    La Corte afferma che, nel testo ratione temporis applicabile, la responsabilità del RAF per visto infedele ha anche funzione punitiva e che la competenza alla contestazione/iscrizione a ruolo delle somme spetta alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo per derogare alla speciale competenza prevista dall'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 nel caso di visto infedele.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La competenza territoriale del giudice tributario si determina in base alla sede dell'ente impositore o dell'agente della riscossione; la Corte esclude che, fuori dai casi di tributi locali, possa radicarsi altrove per la sede dell'ufficio che ha formato il ruolo.

  • art. 19, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per affermare l'unitarietà dell'impugnazione di ruolo e cartella, con conseguente esclusione del frazionamento della controversia tra giudici diversi.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Concorre a fondare l'impugnabilità unitaria degli atti della riscossione e degli atti presupposti non notificati.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ragionamento sulla impugnazione dell'atto di riscossione e sulla determinazione della competenza territoriale.

  • art. 52, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato in relazione alla decisione della Corte costituzionale sulla competenza nei tributi locali e al principio di non aggravio per il contribuente.

  • art. 16 d.lgs. n. 472/1997

    La Corte osserva che nel caso concreto non era stato emesso un formale atto di contestazione e irrogazione della sanzione, ma ciò non esclude la disciplina speciale applicabile al recupero delle somme.

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997

    È la disposizione centrale: il visto infedele sulla dichiarazione con modello 730 comporta, per il soggetto che lo rilascia, un'obbligazione verso lo Stato pari a imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; tale responsabilità ha anche funzione deterrente e sanzionatoria.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997

    Attribuisce alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore la contestazione e l'irrogazione delle violazioni, e la Corte vi riconduce anche la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme recuperate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di competenza dell'ufficio finanziario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza/procedimento e per errores in procedendo relativi alla competenza territoriale e all'omessa pronuncia sul giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per lamentare l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per sostenere l'efficacia preclusiva di precedenti sentenze definitive tra le stesse parti.

Massime di principio

  • In materia di visto di conformità infedele relativo a dichiarazione dei redditi presentata con modello 730, la responsabilità del soggetto che ha rilasciato il visto non è solo risarcitoria, ma ha anche funzione sanzionatoria e deterrente; conseguentemente, la competenza alla contestazione e all'iscrizione a ruolo delle somme spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore.
  • La speciale disciplina di cui all'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 prevale sulla competenza ordinaria dell'ufficio che ha effettuato il controllo della dichiarazione del contribuente: non è l'ufficio che ha controllato il modello del contribuente a determinare la competenza per il recupero nei confronti del RAF, ma la direzione regionale competente per il domicilio fiscale del soggetto responsabile del visto.
  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto un atto della riscossione, la competenza territoriale del giudice si radica secondo la sede dell'agente della riscossione che ha emesso e notificato la cartella, salvo i peculiari casi dei tributi locali disciplinati dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata.
  • L'impugnazione del ruolo e della cartella deve essere trattata unitariamente, senza frazionamento della causa tra giudici diversi e senza attribuire al ricorrente la scelta del giudice territorialmente competente in base al solo ufficio che ha formato il ruolo.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa ai tributi locali non è estensibile automaticamente alle riscossioni relative a tributi non locali: il criterio della sede dell'agente della riscossione può essere applicato anche se l'ufficio impositore ha sede in altra circoscrizione, purché ciò non produca un irragionevole aggravio per il contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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