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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01517/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La lite nasce da una vicenda di garanzia fideiussoria prestata da più soggetti a favore di una società correntista verso una banca. Uno dei fideiussori ha pagato alla banca euro 230.000 a definizione della propria posizione e, ottenuta comunicazione di surrogazione nei diritti della banca, ha chiesto in via monitoria il rimborso all'altro fideiussore. L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata accolta solo in parte in primo grado, e la corte d'appello ha rideterminato la pretesa nei limiti della sola quota riferibile al pagamento eseguito dal fideiussore agente. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile con ordinanza n. 10000/2025. Con il presente ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il ricorrente deduce errore di fatto della precedente ordinanza, assumendo che la Corte abbia erroneamente reputato "nuovi" i motivi di ricorso inerenti a vizi di ermeneutica contrattuale e che abbia mal percepito il contenuto degli atti di appello; sostiene inoltre che la questione dell'art. 1957 c.c. fosse stata in realtà dedotta e che la decisione revocanda non avrebbe colto la reale ratio decidendi della sentenza di merito. Richiama infine un'ordinanza successiva, favorevole in altro giudizio relativo al medesimo contratto di fideiussione, per sostenere la decisività dell'asserito errore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non investisse un errore di fatto revocatorio, ma semmai un errore di diritto, concernente l'interpretazione dell'art. 1957 c.c. e la qualificazione di novità dei motivi di ricorso. Inoltre ha rilevato che la precedente ordinanza di inammissibilità si fondava su una duplice ratio decidendi, tra cui il mancato confronto con la principale motivazione della sentenza d'appello sul regresso pro quota; il ricorso per revocazione non ha aggredito tale autonoma ratio, sicché l'ipotetico errore non sarebbe comunque decisivo. La Corte ha precisato, richiamando Sezioni Unite n. 20013/2024, che l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di fatti interni al giudizio di cassazione, evidente e decisiva, e non può riguardare attività interpretative o valutative. Non ha disposto condanna alle spese per la tardività del controricorso, ma ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammissibile solo nei limiti rigorosi dell'errore di fatto previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non discutibile tra le parti, evidente e decisivo; non può riguardare interpretazione o valutazione giuridica.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La doglianza è stata formalmente incardinata come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che il contenuto sostanziale della censura fosse diretto a contestare un preteso errore di diritto e non un errore revocatorio.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte ha richiamato la questione della decadenza del fideiussore e ha rilevato che, nel caso esaminato, era sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non essendo necessaria la domanda giudiziale entro lo stesso termine.

  • art. 1954 c.c.

    È stata richiamata dalla sentenza d'appello come base dell'azione di regresso tra fideiussori, con conseguente limitazione della pretesa alla quota riferibile al condebitore che agisce.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di fatto interni al giudizio di legittimità, oggettivamente e immediatamente rilevabili dal confronto tra provvedimento e atti, e non per contestare l'interpretazione giuridica o la valutazione delle censure svolta dalla Corte.
  • Non ricorre errore revocatorio quando la doglianza mira in realtà a dimostrare che la Corte abbia qualificato come nuove delle questioni che la parte riteneva già dedotte: la censura investe un profilo di diritto/processuale, non una falsa percezione del contenuto degli atti.
  • L'errore dedotto in revocazione deve essere decisivo; se il provvedimento impugnato si fonda su più rationes decidendi autonome e il ricorso non aggredisce tutte le rationes, l'eventuale errore su una sola di esse non consente la revocazione.
  • Nel regresso tra fideiussori, la pretesa del fideiussore che abbia pagato può essere limitata alla quota riferibile agli altri coobbligati secondo la qualificazione della domanda e della ratio decisoria del giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 1957 c.c., una tempestiva richiesta stragiudiziale di pagamento può essere sufficiente a evitare la decadenza, senza necessità di introdurre entro sei mesi una domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneMora
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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