Cassazione Civile, Ordinanza n. 01514/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo per euro 3.589,87, quale corrispettivo di canoni di affitto d'azienda. La debitrice proponeva opposizione davanti allo stesso ufficio; nel corso del giudizio il Giudice di pace revocava la provvisoria esecuzione e la declaratoria di contumacia, quindi accoglieva l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dall'opponente e rimetteva la causa al Tribunale, ritenendo che le controversie aventi ad oggetto l'affitto d'azienda rientrassero nella competenza esclusiva del Tribunale. La società creditrice impugnava tale ordinanza con regolamento di competenza, deducendo che l'eccezione fosse tardiva e, comunque, che non esistesse una competenza per materia del Tribunale nelle cause sull'affitto d'azienda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la decisione con cui il giudice di pace statuisce sulla propria competenza non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 46 c.p.c., principio ribadito anche dopo la riforma del 2009. Non ha provveduto sulle spese, perché la resistente si era limitata a depositare un mero atto di costituzione, peraltro dopo l'udienza camerale. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
La decisione del giudice di pace sulla propria competenza non è impugnabile con regolamento di competenza.
La Corte afferma che il principio di inimpugnabilità con regolamento della decisione del giudice di pace sulla competenza è stato ribadito anche dopo tale riforma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La statuizione del giudice di pace sulla propria competenza non è suscettibile di regolamento di competenza ex art. 46 c.p.c.; il rimedio è quindi inammissibile.
- Il carattere tardivo o tempestivo dell'eccezione di incompetenza non rileva quando il mezzo di impugnazione esperito sia comunque quello non previsto dall'ordinamento per contestare la decisione del giudice di pace sulla competenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
- Non occorre provvedere sulle spese quando la parte resistente si sia limitata a una costituzione meramente formale e non abbia svolto attività difensiva utile.
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