Cassazione Civile, Ordinanza n. 01516/2026 del 23/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici avevano agito chiedendo l’accertamento del diritto a percepire un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni per la tardiva attuazione delle direttive europee che imponevano una remunerazione per i medici specializzandi. Le Amministrazioni si erano costituite eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo il rigetto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda proprio per prescrizione, ritenendo decorso il termine decennale dal 27 ottobre 1999 e non provati atti interruttivi anteriori alla citazione introduttiva del 2015; la Corte d’appello aveva poi dichiarato l’appello inammissibile per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento. In Cassazione, un primo gruppo di ricorrenti aveva censurato sia l’ordinanza di inammissibilità sia la sentenza di primo grado deducendo vizi processuali dell’ordinanza, nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione e per pretesa rinuncia all’eccezione di prescrizione, oltre a contestare nel merito il dies a quo della prescrizione e la mancata rimessione alla Corte costituzionale; un secondo gruppo aveva proposto un unico motivo sostanzialmente centrato sull’erroneità della decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999 e sull’opportunità di rimeditare l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del primo gruppo di ricorrenti, ritenendo infondati i motivi contro l’ordinanza della Corte d’appello e quelli contro la sentenza del Tribunale, e ha dichiarato inammissibile il ricorso del secondo gruppo. Ha affermato che la mancata riproposizione formale dell’eccezione di prescrizione nelle conclusioni finali non comportava rinuncia, se dal complessivo comportamento processuale emergeva che la difesa pubblica intendeva mantenerla; ha inoltre ribadito la giurisprudenza consolidata secondo cui, per i medici specializzandi rientranti nel periodo considerato, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. n. 370/1999, essendo quella la data in cui gli aventi diritto hanno avuto certezza della mancata ulteriore attuazione interna. Poiché la causa era stata introdotta nel 2015 e non risultavano atti interruttivi, la domanda era prescritta. Il primo gruppo è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; per il secondo gruppo non sono state liquidate spese, dato il solo atto di costituzione delle controparti.
Norme richiamate
richiamato in relazione all’inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento
utilizzato per la dichiarazione di inammissibilità dell’appello da parte della Corte territoriale
invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell’ordinanza, ma ritenuto non violato
richiamato quale parametro motivazionale della sentenza e dell’ordinanza, ma la motivazione è stata ritenuta sufficiente
richiamato dai ricorrenti in tema di nullità dell’ordinanza
richiamato dai ricorrenti sulla composizione del collegio e sulla trattazione dell’udienza
richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulla disciplina dell’appello
richiamato per la censura sulla riunione dei fascicoli telematici
richiamato per la censura sulla riunione dei fascicoli telematici
richiamato per la censura sulla riunione dei fascicoli telematici
richiamato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia nella gestione dell’eccezione di prescrizione
richiamato per contestare l’apprezzamento dei fatti e delle difese
richiamato in tema di rinuncia alla prescrizione; la Corte ha escluso che vi fosse rinuncia implicita
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come norma di riferimento dei motivi per nullità processuali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la censura di violazione di legge nel ricorso del secondo gruppo
base dell’inammissibilità dei motivi che contestavano un orientamento giurisprudenziale consolidato
richiamato per la domanda risarcitoria da ritardata attuazione delle direttive UE
richiamato ai fini della quantificazione del danno risarcibile
richiamato in tema di estinzione del diritto per prescrizione
richiamato per la decorrenza della prescrizione
richiamato con riguardo alla rilevabilità della prescrizione
art. 5 TUE
richiamato dal ricorso del secondo gruppo in relazione agli obblighi dell’Unione e dello Stato membro
art. 189 TUE
richiamato dal ricorso del secondo gruppo in relazione all’attuazione delle direttive
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato come disciplina interna della remunerazione dei medici specializzandi
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
individuato come momento di parziale adempimento dello Stato e come dies a quo della prescrizione
art. 8 d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato nel motivo di legittimità costituzionale respinto o assorbito
applicato per la condanna al pagamento di una somma ulteriore per lite temeraria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- La mancata riproposizione, nelle conclusioni finali, di una domanda o eccezione già svolta non integra di per sé rinuncia: occorre una valutazione complessiva del comportamento processuale da cui emerga in modo inequivoco la volontà di abbandonarla.
- Quando la parte conclude genericamente per il rigetto della domanda avversaria, tale conclusione deve normalmente intendersi come richiamo di tutte le difese e le eccezioni precedentemente articolate e non come abbandono implicito di una specifica eccezione, salvo univoca diversa manifestazione di volontà.
- Nei giudizi relativi alla mancata remunerazione dei medici specializzandi per il periodo interessato dalla tardiva attuazione delle direttive UE, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. n. 370/1999, perché da quel momento gli aventi diritto avevano ragionevole certezza del mancato ulteriore adempimento statale.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato e reiteratamente confermato su una questione di diritto, la censura che si limiti a riproporre tesi già costantemente disattese è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- L’eccezione di nullità dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello per irregolarità della trattazione o della composizione del collegio richiede la specifica indicazione del concreto pregiudizio difensivo subito; allegazioni generiche o meramente ipotetiche non sono sufficienti.
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