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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01505/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che contestava a una società la tardiva emissione di fatture per operazioni imponibili e, conseguentemente, il mancato versamento di IRES, IRAP e sanzioni IVA. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’Ufficio e annullando la sentenza di primo grado. In cassazione la curatela fallimentare deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.lgs. n. 472/1997, in relazione agli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando che la CTR, pur avendo respinto l’eccezione di nullità dell’avviso per violazione del termine di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, non si era pronunciata sugli ulteriori motivi di difesa già proposti in primo grado e riproposti in appello, relativi alla carenza di motivazione dell’atto impugnato per mancata allegazione dell’accertamento e per incompletezza della motivazione. La ricorrente sosteneva che tali censure, ritualmente riproposte, non potevano considerarsi rinunciate e avrebbero dovuto essere esaminate dal giudice d’appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario l’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, in tema di riproposizione delle questioni ed eccezioni non accolte o assorbite in primo grado, richiede una riproposizione specifica e chiara, anche per relationem agli atti di primo grado, ma nel caso concreto tale riproposizione risultava rispettata. Tuttavia, la sentenza della CTR era viziata perché non conteneva alcun esame espresso della questione di legittimità dell’atto per difetto di motivazione, nonostante la censura fosse stata espressamente riproposta. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di violazione e falsa applicazione, ma la decisione si fonda soprattutto sul vizio di omessa pronuncia rispetto ai motivi riproposti in appello

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente devolute; la mancata considerazione delle censure riproposte integra vizio di omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    costituisce il parametro del vizio processuale dedotto in cassazione

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    invocato dalla contribuente come base dell’eccezione di nullità dell’avviso per violazione del termine di 60 giorni

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    "le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate"

    nel processo tributario impone la specifica riproposizione in appello delle questioni non accolte o assorbite in primo grado, anche per relationem, a pena di rinuncia

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in via analogica come modello della regola di riproposizione delle questioni non accolte in primo grado

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le questioni o eccezioni non accolte in primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate; la riproposizione deve essere specifica e univoca, ma può avvenire anche per relationem agli atti del primo grado, purché sia chiaro quali censure si vogliono mantenere.
  • La mera riproposizione rituale delle censure impedisce che esse siano considerate abbandonate; se il giudice d’appello omette di esaminare una questione così devoluta, la sentenza è viziata per omessa pronuncia.
  • L’art. 112 c.p.c. impone al giudice di appello di pronunciarsi sulle questioni ritualmente riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado, anche quando la sentenza di primo grado le aveva assorbite o non esaminate.
  • Nel processo tributario la regola dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 ha portata sostanzialmente analoga a quella dell’art. 346 c.p.c., con applicazione alle domande, eccezioni e questioni suscettibili di costituire autonomo motivo di impugnazione, non alle mere argomentazioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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