Cassazione Civile, Ordinanza n. 01515/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio precedente avente ad oggetto un comodato immobiliare, definito in primo grado con condanna alle spese e successiva riforma parziale in appello, limitatamente alla regolazione delle spese dei gradi precedenti. La parte che aveva pagato le spese in esecuzione della sentenza di primo grado ha poi promosso, davanti al Giudice di pace, un autonomo giudizio per ottenerne la restituzione, chiedendo anche gli interessi. Il convenuto ha eccepito la continenza rispetto al diverso giudizio pendente in cassazione, nel quale era stata già devoluta, tra gli altri, la questione della mancata pronuncia restitutoria. Il Giudice di pace ha sospeso il processo ritenendo sussistente una continenza tra la causa introdotta davanti a sé e quella già pendente in cassazione. Nel regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente dell'ordinanza di sospensione; 2) insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., perché i giudizi sarebbero pendenti in gradi diversi e il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione della disciplina della pregiudizialità; 3) erronea applicazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata è autonoma e può essere proposta in un ordinario giudizio di cognizione, essendo collegata all'effetto restitutorio della riforma e non dipendendo dall'esito finale della causa principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando l'ordinanza di sospensione del Giudice di pace. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto tra i due giudizi come continenza e non come litispendenza, osservando che la domanda proposta nel giudizio sospeso comprendeva quella già introdotta nel giudizio pendente in cassazione, con l'ulteriore richiesta di interessi. Ha quindi affermato che, in presenza di due cause parzialmente sovrapponibili pendenti in gradi diversi, il coordinamento va assicurato mediante sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio che avrebbe dovuto subire l'attrazione, in attesa della definizione con giudicato del processo superiore. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui, se la sentenza d'appello non contiene un'espressa condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, il soccombente che abbia pagato deve attivare un autonomo giudizio o proporre l'apposita domanda nel gravame. Oltre al rigetto, ha condannato il ricorrente alle spese e, ravvisando abuso degli strumenti processuali, lo ha condannato anche al risarcimento ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base formale dell'azione proposta davanti al Giudice di pace
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente
richiamato nel motivo sulla motivazione del provvedimento
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale
la sospensione necessaria è ritenuta correttamente applicabile per coordinare due cause parzialmente coincidenti pendenti in gradi diversi, in attesa del giudicato del giudizio superiore
art. 337, secondo comma, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere che, in presenza di pregiudizialità con sentenza non passata in giudicato, la sospensione dovrebbe avvenire solo ex questa norma, non ex art. 295 c.p.c.
art. 39, secondo comma, c.p.c.
richiamato per escludere la rimessione della seconda controversia al giudice dell'impugnazione quando le cause pendono in primo grado e in appello; la Corte ne esclude l'applicabilità al caso
art. 336, secondo comma, c.p.c.
indicato quale fondamento dell'effetto restitutorio conseguente alla riforma della sentenza di primo grado
richiamato per la domanda di interessi legali sulle somme da restituire
richiamato per la richiesta di interessi dal deposito del ricorso fino al saldo
art. 96, secondo comma, c.p.c.
menzionato in via analogica nel richiamo giurisprudenziale sull'opportunità di domandare la restituzione nel giudizio di gravame
applicato per condannare il ricorrente al risarcimento per abuso degli strumenti processuali
applicato per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
d.m. 13 agosto 2022
richiamato ai fini della liquidazione delle spese
Massime di principio
- Quando tra due giudizi esiste sovrapposizione oggettiva non piena e uno contiene l'altro con un quid pluris, non si è in presenza di litispendenza ma di continenza.
- Se la causa contenuta e la causa contenente pendono in gradi diversi, l'art. 39, secondo comma, c.p.c. non consente la rimessione al giudice dell'impugnazione; il coordinamento processuale va assicurato mediante sospensione del giudizio che avrebbe dovuto essere attratto, in attesa del giudicato della causa superiore.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è giustificata quando occorre evitare il rischio di giudicati contrastanti tra controversie parzialmente sovrapponibili e la decisione del giudizio pregiudicante è idonea a spiegare effetti vincolanti nel giudizio pregiudicato.
- L'omessa espressa statuizione sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata non elimina il diritto alla ripetizione, ma impone alla parte interessata di farlo valere con autonoma domanda o con specifica richiesta nel giudizio di impugnazione.
- L'introduzione di un autonomo giudizio per ottenere un risultato già potenzialmente conseguibile nel processo pendente può essere valutata come abuso degli strumenti processuali e giustificare le conseguenze risarcitorie previste dall'art. 96 c.p.c.
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