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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01515/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio precedente avente ad oggetto un comodato immobiliare, definito in primo grado con condanna alle spese e successiva riforma parziale in appello, limitatamente alla regolazione delle spese dei gradi precedenti. La parte che aveva pagato le spese in esecuzione della sentenza di primo grado ha poi promosso, davanti al Giudice di pace, un autonomo giudizio per ottenerne la restituzione, chiedendo anche gli interessi. Il convenuto ha eccepito la continenza rispetto al diverso giudizio pendente in cassazione, nel quale era stata già devoluta, tra gli altri, la questione della mancata pronuncia restitutoria. Il Giudice di pace ha sospeso il processo ritenendo sussistente una continenza tra la causa introdotta davanti a sé e quella già pendente in cassazione. Nel regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente dell'ordinanza di sospensione; 2) insussistenza dei presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., perché i giudizi sarebbero pendenti in gradi diversi e il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione della disciplina della pregiudizialità; 3) erronea applicazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata è autonoma e può essere proposta in un ordinario giudizio di cognizione, essendo collegata all'effetto restitutorio della riforma e non dipendendo dall'esito finale della causa principale.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando l'ordinanza di sospensione del Giudice di pace. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto tra i due giudizi come continenza e non come litispendenza, osservando che la domanda proposta nel giudizio sospeso comprendeva quella già introdotta nel giudizio pendente in cassazione, con l'ulteriore richiesta di interessi. Ha quindi affermato che, in presenza di due cause parzialmente sovrapponibili pendenti in gradi diversi, il coordinamento va assicurato mediante sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio che avrebbe dovuto subire l'attrazione, in attesa della definizione con giudicato del processo superiore. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui, se la sentenza d'appello non contiene un'espressa condanna alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, il soccombente che abbia pagato deve attivare un autonomo giudizio o proporre l'apposita domanda nel gravame. Oltre al rigetto, ha condannato il ricorrente alle spese e, ravvisando abuso degli strumenti processuali, lo ha condannato anche al risarcimento ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando tra due giudizi esiste sovrapposizione oggettiva non piena e uno contiene l'altro con un quid pluris, non si è in presenza di litispendenza ma di continenza.
  • Se la causa contenuta e la causa contenente pendono in gradi diversi, l'art. 39, secondo comma, c.p.c. non consente la rimessione al giudice dell'impugnazione; il coordinamento processuale va assicurato mediante sospensione del giudizio che avrebbe dovuto essere attratto, in attesa del giudicato della causa superiore.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è giustificata quando occorre evitare il rischio di giudicati contrastanti tra controversie parzialmente sovrapponibili e la decisione del giudizio pregiudicante è idonea a spiegare effetti vincolanti nel giudizio pregiudicato.
  • L'omessa espressa statuizione sulla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata non elimina il diritto alla ripetizione, ma impone alla parte interessata di farlo valere con autonoma domanda o con specifica richiesta nel giudizio di impugnazione.
  • L'introduzione di un autonomo giudizio per ottenere un risultato già potenzialmente conseguibile nel processo pendente può essere valutata come abuso degli strumenti processuali e giustificare le conseguenze risarcitorie previste dall'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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