Cassazione Civile, Ordinanza n. 04624/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui venivano contestati al contribuente omessi ricavi per lavori di recupero edilizio su alcuni immobili, costi ritenuti non inerenti e operazioni imponibili IVA non dichiarate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva riformato la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l’Amministrazione non avesse provato, neppure per presunzioni, la riferibilità dei bonifici a operazioni "in nero" e la ripresa a tassazione dei costi per pezzi di ricambio; 2) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo che l’appello dell’Agenzia fosse inammissibile perché privo di motivi specifici e meramente riproduttivo delle difese già svolte in primo grado; 3) violazione dell’art. 33 d.P.R. 600/1973, deducendo l’omessa allegazione all’avviso di accertamento dei verbali di verifica giornalieri e il recepimento acritico del PVC; 4) violazione dell’art. 13 d.lgs. 472/1997, sostenendo di aver prestato solo acquiescenza parziale al provvedimento, pagando tributo, interessi e sanzioni per la sola parte riconosciuta fondata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato, osservando che il ricorrente non aveva trascritto o allegato l’avviso di accertamento e che, comunque, la presenza di bonifici bancari privi di giustificazione e di costi genericamente descritti era sufficiente a fondare l’accertamento, gravando poi sul contribuente l’onere della prova contraria. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, ribadendo che nel processo tributario la riproposizione in appello delle ragioni già esposte in primo grado può soddisfare l’onere di specificità. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile, richiamando il principio secondo cui la motivazione per relationem è legittima se l’atto richiama il contenuto essenziale degli atti presupposti e osservando che i verbali giornalieri, conosciuti dal contribuente e normalmente non decisivi ai fini della motivazione, non dovevano essere allegati nei termini lamentati. Ha dichiarato il quarto motivo inammissibile per difetto di specificità, rilevando che la CTR aveva qualificato il comportamento del contribuente come ravvedimento operoso non consentito e che il ricorrente chiedeva una diversa qualificazione dei fatti senza adeguato supporto documentale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regola il riparto dell’onere della prova; nel caso l’onere della prova contraria gravava sul contribuente una volta esistenti elementi presuntivi posti a base dell’accertamento.
Le presunzioni semplici sono idonee a sorreggere l’accertamento fiscale anche se basate su bonifici privi di giustificazione e costi genericamente descritti.
Le censure miravano a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, purché dall’atto emerga chiaramente la volontà di contestare la decisione.
L’avviso di accertamento può essere motivato per relationem richiamando il PVC e gli atti presupposti, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
È richiamato come base del principio di motivazione degli atti tributari anche mediante rinvio ad altri atti o documenti.
È evocato per escludere la configurabilità di un ravvedimento operoso quando la violazione sia già stata contestata e siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
È richiamato per un’interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che prevedono l’inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presenza di elementi indiziari quali bonifici bancari non giustificati e costi genericamente documentati può essere sufficiente a fondare l’avviso di accertamento, gravando poi sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
- Il motivo di ricorso per cassazione che investa il contenuto di atti processuali o impositivi deve essere specifico e autosufficiente: se il ricorrente non trascrive o allega gli atti rilevanti, la censura è inammissibile.
- L’appello nel processo tributario ha natura devolutiva piena e l’onere di specificità dei motivi può risultare soddisfatto anche dalla mera riproposizione, in contrapposizione alla sentenza impugnata, delle ragioni già svolte in primo grado, purché sia chiara la volontà di censura.
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima se l’atto richiama documenti o verbali presupposti riproducendone il contenuto essenziale; non è necessaria la pedissequa allegazione integrale di tutti gli atti richiamati.
- Non integra ravvedimento operoso efficace il pagamento intervenuto quando la violazione sia già stata contestata e siano iniziate attività istruttorie o accertative dell’Amministrazione.
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