Cassazione Civile, Ordinanza n. 29676/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ufficiale)
La controversia
Il privato aveva convenuto in giudizio un sottufficiale di polizia giudiziaria chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivargli dall'essere stato sottoposto a procedimento penale e dal sequestro dei suoi terreni e dalla distruzione delle colture di mais geneticamente modificato. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto, nell'attività investigativa delegata dalla procura, avrebbe indebitamente indirizzato l'autorità giudiziaria verso l'apertura del procedimento penale, utilizzando studi scientifici ritenuti inconferenti o manipolati e omettendo di riferire un'opinione scientifica europea favorevole alla coltivazione del mais OGM. La Corte d'appello aveva però escluso la responsabilità del convenuto rilevando che questi si era limitato a eseguire la delega ricevuta, senza porre in essere condotte autonome o eccedenti la delega, e che l'eventuale responsabilità avrebbe richiesto la prova della falsità delle informazioni fornite nell'ambito dell'incarico investigativo. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione di legge per avere la sentenza considerato comunque irrilevante il comportamento del convenuto nonostante il preteso contrasto tra normativa italiana e diritto UE in tema di coltivazione OGM; nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello addossato all'attore la prova della falsità dei dati di indagine; ulteriore vizio motivazionale per avere la sentenza svalutato l'opinione scientifica dell'E.F.S.A. e per non aver considerato che i pretesi danni economici da coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche sarebbero al più oggetto di controversia civile tra proprietari confinanti. Nella memoria veniva anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla posizione della polizia giudiziaria nel riferire tutti gli elementi rilevanti all'autorità giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva escluso la domanda per irrilevanza causale della condotta, ma aveva negato in radice l'esistenza di un fatto illecito del convenuto, ritenendo che egli si fosse limitato a svolgere gli accertamenti richiesti dalla delega senza introdurre iniziative estemporanee o false rappresentazioni. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto sostanzialmente volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, mentre la motivazione della sentenza di appello è stata giudicata immune da vizi motivazionali rilevanti secondo il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. È stato anche negato spazio al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione proposta era inconferente rispetto alla ratio della decisione impugnata. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 Cost.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne fondi la decisione nel merito
art. 1 d.m. 12 luglio 2013
indicato dal ricorrente come norma che avrebbe vietato la coltivazione OGM; la Corte non ne affronta il merito perché dichiara l'inammissibilità del ricorso
art. 4, comma 8, d.l. n. 91 del 2014
richiamato quale norma interna che, secondo il ricorrente, avrebbe posto il divieto di coltivazione; ritenuta questione inconferente rispetto alla ratio della sentenza impugnata
menzionato dal ricorrente nel primo motivo tra le norme asseritamente violate
artt. 4, 36, 26, 34, 35 T.F.U.E.
richiamati dal ricorrente in relazione al preteso contrasto tra disciplina interna e diritto dell'Unione
Direttiva 2001/18/CE
invocata dal ricorrente per sostenere la legittimità della coltivazione OGM e la necessità di disapplicare la disciplina interna
richiamati dal ricorrente a sostegno del dovere della polizia giudiziaria di riferire elementi rilevanti all'autorità giudiziaria
evocati come base della responsabilità risarcitoria dedotta in giudizio
richiamato dal ricorrente nei motivi di impugnazione, senza rilievo decisivo nella ratio decidendi
richiamato per dedurre nullità della sentenza per vizio motivazionale, ma la Corte esclude la sussistenza di un vizio rilevante
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza impugnata
richiamato per contestare l'attribuzione dell'onere della prova; la Corte ritiene la censura non pertinente alla ratio decidendi
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza
richiamato nel procedimento accelerato e nella disciplina della decisione conforme alla proposta
richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito di richiesta di decisione
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende; escluso il terzo comma, applicato invece il quarto comma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma presuppongono una motivazione diversa da quella realmente adottata dal giudice di merito.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito: sono inammissibili le doglianze che, sotto l'etichetta di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in sostanza a una diversa valutazione dei fatti e delle prove.
- La responsabilità aquiliana del convenuto va esclusa quando il giudice di merito accerti che egli si è limitato a eseguire fedelmente una delega investigativa, senza introdurre iniziative autonome o false rappresentazioni eccedenti l'incarico ricevuto.
- Il vizio motivazionale sindacabile in cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ricorre solo in presenza di anomalie gravi della motivazione, non quando la decisione sia sorretta da un apparato argomentativo coerente e comprensibile.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è ammissibile quando la questione proposta è inconferente rispetto alla concreta ratio della decisione impugnata e serve solo a rimettere in discussione un accertamento di fatto ormai riservato al giudice di merito.
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