Cassazione Civile, Ordinanza n. 06399/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal transito, su domanda, di un dipendente del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Il lavoratore sosteneva di dover essere inquadrato nel livello C5, o comunque in una posizione superiore a quella attribuitagli, in ragione della qualifica posseduta nel Corpo Forestale dello Stato, dell’anzianità di servizio maturata e della normativa regionale e statale che, a suo dire, imponeva la conservazione dello status giuridico ed economico al momento del passaggio. La Corte d’appello aveva invece ritenuto corretto l’inquadramento nella categoria B, posizione economica 2, quale operatore forestale, applicando la disciplina vigente al momento del transito e non quella sopravvenuta. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione di varie norme statali e regionali sull’inquadramento e sul mantenimento del trattamento giuridico ed economico, assumendo che la Corte territoriale non avesse valorizzato correttamente l’anzianità e lo status pregresso; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione di artt. 3, 36 e 97 Cost., per avere la Corte sottovalutato l’identità delle mansioni svolte e l’anzianità maturata; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di inquadramento in categoria C1 dal luglio 2006 o, in subordine, dal luglio 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale si era conformata ai principi già affermati dalla stessa Cassazione in casi analoghi: l’inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Forestale della Regione Siciliana deve essere effettuato sulla base della disciplina vigente al momento in cui si sono realizzate le condizioni normative per il passaggio, individuando il profilo professionale corrispondente senza applicare la disciplina sopravvenuta della L.R. n. 4/2007. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo promiscuo, cumulate censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., e perché l’asserito omesso esame riguardava in realtà argomentazioni giuridiche e una rivalutazione del merito, non un fatto storico decisivo. Ha infine respinto il terzo motivo perché non sussisteva omessa pronuncia: la questione della domanda subordinata era stata comunque assorbita dalla decisione di merito sul corretto regime di inquadramento. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell’amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 3 D.M. 5 luglio 2005
richiamato come fonte che disciplina i criteri del transito del personale forestale e che, secondo il ricorrente, avrebbe imposto il mantenimento dell’anzianità e dello status; la Corte ne ha però letto l’applicazione coordinandola con la disciplina vigente al tempo del passaggio
art. 10 L.R. Sicilia n. 9/2006
individuata come norma regionale che consente il transito nei ruoli regionali nelle qualifiche equivalenti a quelle possedute, con conservazione dello stato giuridico ed economico alla data di inquadramento
art. 22 L.R. Sicilia n. 7/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere l’equiparazione tra qualifiche forestali regionali e statali
art. 1, comma 8, L.R. Sicilia n. 4/2007
considerato dalla Corte territoriale come disciplina sopravvenuta non applicabile al caso di specie
art. 40 D.P. Reg. Sicilia 20 aprile 2007
richiamato dal ricorrente tra le fonti che avrebbero dovuto orientare l’inquadramento, ma ritenuto non applicabile per ragioni temporali
art. 4, comma 7, L. n. 36/2004
norma nazionale che consente, entro certi limiti e secondo la normativa regionale, il transito a domanda del personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli regionali
art. 5 L.R. Sicilia n. 10/2000
richiamato come parametro per la classificazione del personale del Corpo forestale regionale prima della riforma del 2007
artt. 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 D.Lgs. n. 201/1995
richiamati in relazione al sistema dei ruoli e delle qualifiche del personale forestale regionale introdotto dalla L.R. n. 4/2007
richiamato per il dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la questione subordinata era stata assorbita
richiamato per qualificare le censure di violazione di legge e omesso esame; la Corte ha ritenuto inammissibile la mescolanza dei motivi e improprio l’uso del n. 5 per questioni di diritto
richiamato per recepire la motivazione di precedenti conformi
art. 13
richiamato solo nel dispositivo finale, senza ulteriori contenuti sostanziali nel testo fornito
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sull’inquadramento e sulla parità di trattamento
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla retribuzione proporzionata e adeguata
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento
non espressamente citato, ma il tema dell’onere della prova non risulta centrale nel decisum
Massime di principio
- Nel caso di transito del personale da un’amministrazione a un’altra, l’inquadramento va determinato sulla base della disciplina vigente quando si realizza il presupposto legale del passaggio, non sulla base di norme sopravvenute introdotte successivamente.
- Se la normativa applicabile prevede la ricerca della qualifica corrispondente, la corrispondenza tra profili va ricostruita in base al contenuto professionale delle mansioni e alle declaratorie vigenti, senza pretendere automaticamente l’applicazione di criteri di classificazione successivi e più favorevoli.
- Nel pubblico impiego privatizzato, l’inderogabilità in peius non opera come criterio generale per superare un sistema di classificazione del personale che derivi da accordo sindacale recepito in atto normativo o amministrativo.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., rimettendo alla Corte il compito di isolare e ricostruire le singole doglianze.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguarda solo un fatto storico preciso e non può essere esteso a questioni giuridiche, argomentazioni difensive o rivalutazioni del merito.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la questione o domanda subordinata risulti assorbita dalla decisione resa su una questione incompatibile o logicamente preliminare, anche in assenza di un’espressa statuizione autonoma.
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